Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35887 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35887 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GILLO NUNZIO N. IL 11/12/1974
avverso la sentenza n. 3607/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
11/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 25/06/2014
RG.53254-2013
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Gillo Nunzio personalmente avverso la sentenza
sopra indicata che gli applicava la pena su richiesta per reato di cui all’articolo
340 codice penale;
rilevato che con tale ricorso si deducercrifetti di notificazione~
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osserva:
Il ricorso è inammissibile la richiesta di applicazione della pena a
dimostrata la conoscenza da parte del processo in corso, non rilevando quindi
eventuali difetti di notifica antecedenti la richiesta stessa. Quanto alla
mancanza di notifica successiva, l’effetto sarebbe stato quello di non far
decorrere il termine per impugnare, ma l’impugnazione vi è stata, così non
rilevando più il mancato decorso del predetto termine.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1500,00 in favore della Cassa delle
Amme e.
Ro444 il 26 giugno 2014
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ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE