Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35886 del 25/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35886 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIZMIC JACHELINA N. IL 17/09/1988
avverso la sentenza n. 4799/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
15/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 25/06/2014

RG.53250-2013

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da CIZMIC Jachelina personalmente avverso la
sentenza sopra indicata che le applicava la pena su richiesta per evasione;
rilevato che con tale ricorso si deduce vizio di motivazione;
osserva:
il ricorso e pressoché privo di motivi
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Rop il 26 giugno 2014
idente
L’Jsensore
;

DE’et

I TATA

;N CAJ‘jELLERIA

4 A33 2014
li Funzjoretio Gudiziari0
tvf-‘

I

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA