Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35886 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35886 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSERO TUBAY MARCOS ENRIQUE N. IL 16/04/1979
avverso la sentenza n. 2034/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
08/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

Data Udienza: 23/04/2013

Rosero Tubay Marcos Enrique
N.R.G. 34788/2012

Considerato che:
L’avvocato Claudio Zadra — quale difensore di Rosero Tubay Marcos
Enrique – ricorre avverso la sentenza, in data 08.03.2012, della Corte di
Appello di Genova confermativa della sentenza di primo grado con la quale

l’imputato era stato condannato — per ricettazione – alla pena di anni 1 e mesi
4 di reclusione ed € 400,00 di multa e chiedendone l’annullamento, osserva
genericamente che vi sarebbe carenza di motivazione con riguardo alla
ritenuta congruità della pena, specie se “ci si discosti, come in questo caso,
dal minimo della pena”.

Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in
relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal Giudice
di merito, che non risultano viziate da illogicità manifeste e sono esaustive
avendo risposto correttamente a tutte le doglianze contenute nell’appello.
Questa Corte ha stabilito, in proposito, che la mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo
ad introdurre il nuovo grado di giudizio e a produrre, quindi, quegli effetti
cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla
dichiarazione di inammissibilità (Sez. 1, Sentenza n. 5044 del 22/04/1997
Ud. – dep. 29/05/1997 – Rv. 207648; Sez. 3, Sentenza n. 35492 del
06/07/2007 Ud. – dep. 25/09/2007 – Rv. 237596).
La Corte di appello ha, infatti, ben evidenziato gli elementi che le hanno
fatto ritenere la pena irrogata congrua: in particolare che all’imputato sono
state concesse le attenuanti generiche, per le quali è stata effettuata la
diminuzione massima e quindi la pena è stata determinata — contrariamente
a quanto genericamente affermato nel ricorso – nel minimo edittale. Pertanto,
correttamente, ha osservato che la pena non poteva essere ulteriormente
diminuita.
li ricorso è, pertanto, inammissibile. Ne consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di
1

una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in Euro 1.000,00.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 23/04/2013

spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa

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