Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35884 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35884 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERTOSA NICOLA N. IL 16/06/1982
avverso la sentenza n. 134/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
17/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 25/06/2014

RG.53236-2013

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Pertosa Nicola con atto a firma del difensore
avverso la sentenza sopra indicata che lo condanniya per evasione;
rilevato che con tale ricorso si deducolazione legge t’vizio di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
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ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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