Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35884 del 23/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35884 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORCHIO GIANLUCA N. IL 21/09/1987
avverso la sentenza n. 932/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
04/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

Data Udienza: 23/04/2013

Morchio Gianluca
N.R.G. 34677/2012

Considerato che:
Morchio Gianluca ricorre avverso la sentenza, in data 04.10.2011, della
Corte di Appello di Genova confermativa della sentenza di primo grado con

alla pena di mesi 6 di reclusione ed € 300,00 di multa e chiedendone
l’annullamento, osserva genericamente che vi sarebbe carenza di
motivazione con riguardo al diniego di operare la riduzione massima per le
concesse attenuanti generiche.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in
relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal Giudice
di merito, che non risultano viziate da illogicità manifeste e sono esaustive
avendo risposto correttamente a tutte le doglianze contenute nell’appello.
Questa Corte ha stabilito, in proposito, che la mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo
ad introdurre il nuovo grado di giudizio e a produrre, quindi, quegli effetti
cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla
dichiarazione di inammissibilità (Sez. 1, Sentenza n. 5044 del 22/04/1997
Ud. – dep. 29/05/1997 – Rv. 207648; Sez. 3, Sentenza n. 35492 del
06/07/2007 Ud. – dep. 25/09/2007 – Rv. 237596).
Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio nel ricorso si
prospettano, invero, esclusivamente valutazioni di elementi di fatto,
divergenti da quelle cui è pervenuto il Giudice d’appello con motivazioni
congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi
attualmente riproposti.
La Corte di appello ha, infatti, ben evidenziato gli elementi che le hanno
fatto ritenere la pena irrogata congrua (“mite a fronte della gravità dei reati”).
In proposito questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio —
condiviso dal Collegio – che la determinazione della misura della pena tra il
minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del
giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato

la quale l’imputato era stato condannato — per due episodi di ricettazione –

globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (nel caso di specie la
gravità dei fatti e l’assenza di elementi che possano far ritenere la pena
eccessiva; Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004 Ud. – dep. 26/10/2004
– Rv. 230278).
Si rileva, in proposito, che le valutazioni di merito sono insindacabili nel
giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione sia conforme ai principi

specie (Sez. U, Sentenza n. 24 del 24/11/1999 Ud. – dep. 16/12/1999 – Rv.
214794).
Uniformandosi a tali orientamenti, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 23/04/2013

Il Consigliere estensore
Dottor Adriano !asili()

Il P

ente

Dottor A toni Esposito

giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA