Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35883 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35883 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIORDANO ALFONSO N. IL 02/12/1967
avverso la sentenza n. 1643/2006 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 11/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

Data Udienza: 23/04/2013

Giordano Alfonso
N.R.G. 34589/2012

Considerato che:
L’Avvocato Alfonso Pezone — quale difensore di Giordano Alfonso ricorre avverso la sentenza, in data 11.02.2011, della Corte di Appello di

doversi procedere per il reato di porto ingiustificato di coltello per essere lo
stesso estinto per intervenuta prescrizione e qualificato il fatto come
ricettazione (anziché riciclaggio) rideterminava la pena in mesi 4 di
reclusione ed € 200,00 di multa e, chiedendone l’annullamento, osserva
genericamente che vi sarebbe carenza di motivazione con riguardo alla
ritenuta penale responsabilità dell’imputato.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in
relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal Giudice
di merito, che non risultano viziate da illogicità manifeste e sono esaustive,
avendo ben evidenziato le ragioni per le quali — accogliendo l’appello dello
stesso imputato che chiedeva, appunto, solamente la derubricazione del
reato di riciclaggio in quello di ricettazione – ritiene pienamente provata la
penale responsabilità del Giordano per il reato di ricettazione. Questa Corte
ha stabilito, in proposito, che la mancanza nell’atto di impugnazione dei
requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo
grado di giudizio e a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la
possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità (Sez. 1, Sentenza n. 5044 del 22/04/1997 Ud. – dep.
29/05/1997 – Rv. 207648; Sez. 3, Sentenza n. 35492 del 06/07/2007 Ud. dep. 25/09/2007 – Rv. 237596).
Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

L’Aquila che, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il non

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa

Così deliberato in camera di consiglio, il 23/04/2013

delle ammende.

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