Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35882 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35882 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

Data Udienza: 23/04/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PLACIDI GIUSEPPE N. IL 25/06/1960
avverso la sentenza n. 1975/2005 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 07/10/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

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Placidi Giuseppe
N.R.G. 34581/2012

Considerato che:
L’Avvocato Antonio Di Blasio — quale difensore di Placidi Giuseppe ricorre avverso la sentenza, in data 07.10.2010, della Corte di Appello di

era stato condannato — per il reato di ricettazione – alla pena di mesi 10 di
reclusione ed € 300,00 di multa; e, chiedendone l’annullamento, osserva
genericamente che vi sarebbe carenza di motivazione con riguardo alla
ritenuta penale responsabilità dell’imputato e che il reato sarebbe prescritto.
La genericissima richiesta di applicazione della prescrizione è
manifestamente infondata in quanto, nel caso di specie, si applica la vecchia
legge sulla prescrizione (infatti la sentenza di primo grado è stata emessa in
data 03/11/2004 e quindi il giudizio era già pendente in appello quando è
entrata in vigore la nuova legge sulla prescrizione). Quindi il reato si
prescrive in 15 anni, cioè — senza contare eventuali cause di sospensione- il
25.06.2013.
Il resto del ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett.
c), in relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal
Giudice di merito, che non risultano viziate da illogicità manifeste e sono
esaustive avendo risposto correttamente a tutte le doglianze contenute
nell’appello e avendo ben evidenziato le ragioni per le quali ritiene
pienamente provata la penale responsabilità del Placidi (dichiarazioni dei
testi e omessa valida giustificazione del possesso del motociclo di
provenienza furtiva; si vedano pagine 2 e 3 dell’impugnata sentenza). Questa
Corte ha stabilito, in proposito, che la mancanza nell’atto di impugnazione
dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo
grado di giudizio e a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la
possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità (Sez. 1, Sentenza n. 5044 del 22/04/1997 Ud. – dep.
29/05/1997 – Rv. 207648; Sez. 3, Sentenza n. 35492 del 06/07/2007 Ud. dep. 25/09/2007 – Rv. 237596).

L’Aquila confermativa della sentenza di primo grado con la quale l’imputato

Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 23/04/2013

Il Consigliere estensore
Dottor Adriano43.4..,
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colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

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