Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35881 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35881 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI GRAZIA SALVATORE N. IL 30/04/1936
avverso l’ordinanza n. 2330/2014 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
21/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
~sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

e

Jux.

LL(\„

c’et94-1

Data Udienza: 09/07/2015

RITENUTO IN FATTO
In accoglimento della richiesta del pubblico ministero, la Corte di
assise di Catania con ordinanza del 5.12.2014 disponeva a norma
dell’art.304 comma 2 cod.proc.pen. la sospensione dei termini di durata
massima della custodia cautelare in ragione della particolare complessità
del dibattimento a carico di Di Grazia Salvatore, agli arresti donniciliari,
imputato del delitto di omicidio volontario aggravato e distruzione del
cadavere della moglie Cimò Maria Francesca.

adito a norma dell’art.310 cod.proc.pen., rigettava l’appello proposto dal
difensore dell’imputato avverso l’ordinanza di sospensione dei termini di
durata della custodia cautelare.
Contro l’ordinanza del Tribunale del riesame il difensore propone
ricorso per cassazione deducendo la mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione: il Tribunale ha aderito
integralmente e acriticamente alle motivazioni della Corte di assise
inducendo a scorgere una motivazione apparente, e non ha compiuto una
verifica della ragionevolezza dei tempi del processo rispetto ai sacrifici
imposti con la coercizione personale; le trascrizioni delle intercettazioni
telefoniche ed ambientali avrebbero potuto essere effettuate nella fase
delle indagini preliminari a norma dell’art.392 cod.proc.pen., ed
ugualmente le analisi sul reperto avrebbero potuto essere effettuate in
sede di indagini; le esigenze organizzative dell’ufficio giudicante non
possono dirsi oggettive essendo tutte interne all’organo procedente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale del riesame ha condiviso il giudizio di oggettiva
complessità del dibattimento formulato dalla Corte di assise in ragione
della entità delle attività istruttorie da compiere, quali esame dei testi
della difesa, accesso agli spazi esterni dell’abitazione dell’imputato,
visione di un reperto con eventuali accertamenti dattiloscopici e
grafologici richiesti dalla stessa difesa, perizia di trascrizione delle
intercettazioni ambientali e telefoniche, ricerche ed esame della teste
Popa Viorica; ha rilevato il carattere oggettivo delle difficoltà nella
organizzazione e calendarizzazione delle udienze da parte della Corte di

Con ordinanza del 21.1.2015 il Tribunale del riesame di Catania,

assise di Catania, costituita da un’unica sezione contestualmente
impegnata nella gestione di numerosi processi con detenuti.
La motivazione, incensurabile nel merito, è giuridicamente corretta,
considerato che il provvedimento di sospensione dei termini di custodia
cautelare per la particolare complessità del giudizio ben può prendere in
considerazione le esigenze connesse ai carichi di lavoro dell’organo
giudicante e dei magistrati che lo compongono, valutando così, quali

in altri complessi dibattimenti o comunque in altre attività giudiziarie.
(Sez. 2, n. 27022 del 06/04/2011 , Marino, Rv. 250886).
Il

giudice chiamato a valutare la particolare complessità del

dibattimento agli effetti dell’art.304 comma 2 cod.proc.pen., non ha
facoltà di sindacare se determinate attività istruttorie, che devono essere
compiute nel corso della istruzione dibattimentale, potessero o meno
essere svolte anche nella precedente fase delle indagini preliminari.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 9.7.2015.

ragioni estrinseche al processo, anche l’eventuale impiego di questi ultimi

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