Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35880 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35880 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FINO GIUSEPPE N. IL 01/05/1985
avverso la sentenza n. 1207/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 10/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 25/06/2014

RG.53207-2013

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da FINO Giuseppe personalmente avverso la
sentenza sopra indicata che lo condannava per articoli 336 e 337 codice penale;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione;
osserva:
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché prospetta deduzioni del
tutto generiche, clausole di stile astrattamente idonee a contrastare qualsiasi
decisione di qualunque processo e fattispecie, deduzioni che non si confrontano
specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata
(confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p.,
perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009 e
Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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