Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35880 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35880 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HARRARI AMINE N. IL 12/08/1990
avverso la sentenza n. 1277/2012 TRIBUNALE di BERGAMO, del
25/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

Data Udienza: 23/04/2013

Harrari Amine
N.R.G. 34495/2012

Considerato che:
L’Avvocato Michele Coccia — quale difensore di Harrari Amine – ricorre
avverso la sentenza, in data 25.05.2012, del Tribunale di Bergamo con la
quale è stata applicata all’imputato la pena (complessiva di anni 1 di

reclusione ed Euro 400,00 di multa, per resistenza a P.U., ricettazione e
guida senza patente) concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., e,
chiedendone l’annullamento, deduce la carenza di motivazione in ordine al
mancato proscioglimento ai sensi dell’ad 129 cod. proc. penale.
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett.
c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato
(infatti, il Giudice di merito ha operato una corretta verifica dell’insussistenza
di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p. e correttamente valutato
la congruità della pena). Questa Corte ha stabilito che la sentenza del
giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che
ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen.,
può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di
motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente
la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129 succitato (Cass.
pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071).
Inoltre si osserva che la sentenza applicativa della pena patteggiata
non può essere impugnata per Cassazione neppure con riferimento alla
entità della pena o alla ritenuta sussistenza di ulteriori attenuanti non
considerate, né possono, a maggior ragione, dedursi circostanze di fatto che
non sarebbero state considerate in sentenza, e che si vorrebbero
riesaminare. (Sez. 3, Ordinanza n. 4187 del 30/11/1995 Cc. – dep.
13/01/1996 – Rv. 203284). Infatti in tema di patteggiamento, una volta che
l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di
applicazione della pena, non è consentito, fuori dai casi di palese
incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica
del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della
mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica
1

argomentazione solo per il caso che l’accordo abbia presupposto una
modifica dell’imputazione originaria. (Sez. 6, Sentenza n. 32004 del
10/04/2003 Cc. – dep. 29/07/2003 – Rv. 228405; Sez. 6, Sentenza n. 45688
del 20/11/2008 Cc. – dep. 10/12/2008 – Rv. 241666; Sez. 3, Sentenza n.
3580 del 09/01/2009 Cc. – dep. 27/01/2009 – Rv. 242673).
Uniformandosi a tali orientamenti, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.

ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.500,00.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 23/04/2013

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del

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