Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3588 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3588 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Foloty Kave, nato in Iran, il 9/11/1973;

avverso l’ordinanza del 29/5/2014 della Corte di Cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni
Di Leo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Pietro Carotti, che ha concluso chiedendo raccoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata la Settima Sezione di questa Corte ha dichiarato
inammissibile il ricorso proposto da Foloty Kave avverso il provvedimento cha aveva
rigettato la sua istanza di concessione della misura dell’affidamento in prova ai servizi

Data Udienza: 18/11/2015

sociali. In particolare l’ordinanza impugnata ha ritenuto manifestamente infondata
l’eccezione, sollevata con il suddetto ricorso, di incompetenza territoriale del Tribunale
di Sorveglianza di Ancona ad adottare la decisione impugnata.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. il Foloty a
mezzo del proprio difensore, rilevando come la Corte, nel dichiarare manifestamente
infondata la menzionata eccezione di incompetenza territoriale, sarebbe incorsa in
errore di fatto circa la norma da applicarsi in relazione alla individuazione del Tribunale

libero, che per consolidata giurisprudenza deve essere determinato ai sensi del
secondo comma dell’art. 677 c.p.p. in ragione del luogo di residenza del medesimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per diverse ragioni.
2. Come accennato lo stesso è stato sottoscritto e proposto dal difensore del
condannato, privo però di procura speciale a tal fine rilasciata, che non risulta allegata
al ricorso e nemmeno menzionata nel medesimo.
2.1 Va allora ribadito che è inammissibile il ricorso straordinario per la correzione
dell’errore di fatto proposto, nell’interesse del condannato, dal difensore non munito di
procura speciale, trattandosi di impugnazione di carattere straordinario riservata
esclusivamente al condannato, come inequivocabilmente previsto dalla lettera dell’art.
625-bis c.p.p. (ex multis Sez. 1, n. 12595 del 13 marzo 2015, Falco, Rv. 263207; Sez.
Un., n. 32744/15 del 27 novembre 2014, Zangari, Rv. 264048).
2.2 Sotto altro profilo va evidenziato come il ricorso sia altresì stato tardivamente
presentato e cioè ben oltre il termine di 180 giorni dal deposito del provvedimento
impugnato (avvenuto il 3 ottobre 2014) come invece imposto dalla disposizione da
ultima citata, rimanendo del tutto irrilevante ai fini della decorrenza del suddetto
termina la data di notifica all’interessato dell’ordine di carcerazione evocata dal
ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 29050 del 27 giugno 2014, Parnasso, Rv. 260264).
2.3 Ancora deve essere rilevato che l’ordinanza impugnata non rientra nel novero dei
provvedimenti avverso i quali è possibile proporre ricorso straordinario. Ed infatti per il
consolidato insegnamento di questa Corte l’impugnazione ex art. 625-bis c.p.p. può
avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale
termine l’applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la
decisione di legittimità impugnata riguardi, come nel caso di specie, i provvedimenti
adottati dai giudici di sorveglianza (Sez. 1, n. 32828 del 27 maggio 2014, Buonerba,
Rv. 261090).

di Sorveglianza competente a decidere nel caso di istanza proveniente da condannato

2.4 Infine va ricordato come, qualora la causa dell’errore non sia identificabile
esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia
comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di
giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis c.p.p.
(Sez. Un., n. 18651 del 26 marzo 2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. Un., n. 37505 del
14 luglio 2011, Corsini, Rv. 250527). Va allora osservato come quello in cui sarebbe
incorsa la Settima Sezione è eventualmente un errore di diritto e non di fatto, frutto
non già di una inesatta percezione della situazione di fatto costituente il presupposto

ricorrente – del quadro normativo di riferimento.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro duemila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 18/11/2015

per l’applicazione della norma processuale, bensì dell’interpretazione – contestata dal

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