Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3588 del 15/10/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3588 Anno 2015
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI NINO ANDREA N. IL 23/04/1982
avverso l’ordinanza n. 459/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
18/12/2003
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udirfdifensor Avv.;

Data Udienza: 15/10/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 15/1/13 il Tribunale di Roma, come giudice
dell’esecuzione, rigettava l’istanza di Di Nino Andrea intesa al
riconoscimento della continuazione tra i reati di cui a più sentenze
definitive nei suoi confronti. Ciò perché, nonostante lo stato di
tossicodipendenza del soggetto (non documentato, ma che si

dedursi l’identità del disegno criminoso tra i reati proposti, commessi
tra il 2004 e il 2010.
2.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo vizio di motivazione e
violazione di legge: tra i sette reati proposti il primo (tentato furto
pluriaggravato) e il quarto (ricettazione) erano stati commessi ed
accertati lo stesso giorno (12/4/04) con lo stesso complice (tale
Rosano Patrizio); tra il quinto (lesioni personali, minacce,
danneggiamento e porto ingiustificato di coltello del 15/3/04) e il
terzo (porto ingiustificato di coltello del 21/5/04) il divario temporale
era minimo e così pure tra gli stessi e i primi due. Omogenei il
secondo e il settimo reato (droga) e così pure i detti primo e quarto e
il sesto (ricettazione), tutti contro il patrimonio. Considerato anche lo
stato di tossicodipendenza del reo, il giudice aveva pertanto
trascurato di considerare l’eventuale vincolo tra gruppi di reati,
temporalmente od ontologicamente omogenei. Il ricorrente chiedeva
pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, quanto meno in
ordine ai reati più specificamente segnalati.

3.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. condivideva la censura
difensiva circa il primo e il quarto, il quinto e il terzo reato, in parte
omogenei e tutti ricadenti nell’ambito di pochi mesi dello stesso 2004
(nonostante la relativa omogeneità, del 2005 il secondo e del 2009 e
2010 il sesto e il settimo). Chiedeva pertanto l’annullamento con
rinvio in parte qua dell’ordinanza.

4.

La prima sezione di questa Corte, con sentenza n. 42435 del 2013,
ha ritenuto fondato il ricorso; secondo la cassazione la motivazione
del provvedimento reso dal giudice dell’esecuzione si esauriva (al di
là dell’indubbia correttezza della giurisprudenza e dei principi di
diritto richiamati) nella segnalata ampiezza temporale (2004-10) dei
reati complessivamente proposti in continuazione, senza in alcun
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evinceva dalle sentenze allegate), non emergevano elementi da cui

modo prendere in considerazione la possibilità di una ripartita
considerazione dei singoli reati in esame: ad esempio i reati
commessi lo stesso giorno o quelli, commessi a pochi mesi di
distanza, accomunati dal porto di coltello. La motivazione doveva,
pertanto, ritenersi insufficiente, imponendosi sotto tal profilo
l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame
al giudice dell’esecuzione.
5.

Il Tribunale di Roma, in sede di rinvio, riconosceva la continuazione

dicembre 2007, nonché sentenza del 5 dicembre 2007 e del 17
maggio 2007), omettendo però l’accertamento della continuazione
tra i reati oggetto delle prime due sentenze con quelli oggetto delle
altre due.
6. Proprio in ciò sta, secondo il ricorrente, la violazione di legge (per non
essersi il tribunale uniformato alla decisione di annullamento) ed il
vizio di motivazione del provvedimento impugnato, atteso che la data
di commissione dei reati oggetto delle predette sentenze era
contenuta nell’arco di pochissimi giorni. Pertanto, la connessione
temporale (nonché quella spaziale, essendo avvenuti tutti i reati a
Roma) avrebbe dovuto imporre al giudice dell’esecuzione anche
l’accertamento della continuazione con riferimento ai suindicati due
gruppi di reati, per i quali è stato, invece, omesso un qualsivoglia
esame.
7. Il Procuratore generale presso questa suprema Corte, dottor Volpe,
ha concluso in conformità con il ricorso dell’imputato, chiedendo
l’annullamento

con

rinvio

dell’impugnato

provvedimento,

limitatamente al disposto rigetto delle ulteriori istanze di cui
all’articolo 671 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato; l’annullamento della precedente ordinanza da
parte della Corte di cassazione era stato integrale, sicché con il nuovo
provvedimento il giudice dell’esecuzione aveva l’obbligo di dare conto in
motivazione anche del rigetto della domanda relativa ai reati di cui alle
residue sentenze, oltre che di quelle “raggruppate”. Il che è mancato del

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tra due gruppi di condanne (sentenza del 17 aprile 2004 e del 12

tutto; il tribunale, cioè, non si è addentrato nell’accertamento che gli era
stato demandato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento.
2. Sussiste, dunque, il vizio della motivazione con riferimento alla
valutazione del vincolo della continuazione sia con riferimento ai reati
per i quali la continuazione non è stata ritenuta, sia per quanto riguarda i
due gruppi di reati per i quali è stata riconosciuta “internamente”
l’unicità del disegno criminoso.

pronuncia specifica – relativa ai reati non unificati – alle ultime due righe,
dove si dice che “… In relazione alle restanti richieste, non emergono
elementi utili che consentano raccoglimento dell’istanza”,

ma trattasi,

evidentemente, di motivazione di stile, non sufficiente al fine di
escludere la continuazione con gli altri episodi criminosi, ovvero tra i due
gruppi di cui all’ordinanza di rinvio.
4. In conclusione, si deve ritenere che il tribunale non abbia risposto
adeguatamente alla richiesta della Corte di legittimità di valutare la
medesimezza del disegno criminoso con riferimento ai plurimi indici
specificamente indicati; ne consegue che l’ordinanza deve essere
annullata, con rinvio al tribunale di Roma per nuovo esame.

p.q.m.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Roma per
nuovo esame.
Così deciso il 15/10/2014

3. Va rilevato che il provvedimento impugnato contiene sì una

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