Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35879 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35879 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARINO GIUSEPPE N. IL 08/07/1981
avverso la sentenza n. 277/2012 TRIBUNALE di PAOLA, del
25/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 25/06/2014
RG.53191-2013
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Marino Giuseppe personalmente avverso la
sentenza sopra indicata che gli applicava la pena su richiesta per resistenza a
pubblico ufficiale;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perchè, in sede di applicazione della pena su
richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera
l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce
l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con
l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi
previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti
di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né il giudice può
pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza,
insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non
rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 129,
comma primo, cod. proc. pen. (Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1500,00 in favore della Cassa delle
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ORDINANZA
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