Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35879 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35879 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE DI SALERNO nei confronti di:
CORTE APPELLO DI NAPOLI
con l’ordinanza n. 483/2014 TRIBUNALE di SALERNO, del
23/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
leAe/sentite le conclusioni del PG Dott. (2‘1–e)
C-91

Uditi difensor Avv.;

12—e,

u)—a–eP

cjeQ–Qz›

Data Udienza: 09/07/2015

1. La Corte di appello di Napoli, letta l’istanza con la quale
D’Onofrio Ciro chiedeva al giudice dell’esecuzione la
rideterminazione della pena ai sensi dell’art. 673 c.p.p. in relazione
alla sentenza del 29 novembre 2012 pronunciata a suo carico dal
giudice ora adito in executivis, dichiarava la propria incompetenza a
decidere su di essa perché competente il Tribunale di Salerno. A
sostegno della decisione quel collegio richiamava l’art. 665 c.p.p.,
co. 4, ed osservava che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima
tra quelle pronunciate a carico dell’istante era la sentenza resa il dì
11 dicembre 2012 dal Tribunale salernitano, passata in giudicato il
23 gennaio 2013.
2. Il Tribunale di Salerno, in tal modo investito dell’incidente di
esecuzione, solleva conflitto negativo di competenza, individuando
il giudice competente a conoscerlo nella corte distrettuale di Napoli,
e tanto sul rilievo che, nella specie, la questione proposta ha ad
oggetto un unico provvedimento ovverosia la sentenza pronunciata
dalla corte di appello napoletana, in relazione alla quale
l’interessato domanda la rideterminazione della pena, in seguito alla
nota sentenza della C. Cost. 32/2014, per il reato di cui all’art. 73
dpr 309/1990 giudicato con detta sentenza. Ai fini pertanto della
individuazione del giudice dell’esecuzione competente, ad avviso
del giudice rimettente, occorre far riferimento, nella fattispecie data,
quando cioè l’incidente di esecuzione riguarda non già il complesso
delle sentenze inflitte ma una soltanto tra esse, al primo comma
dell’art. 665 c.p.p. e non già al quarto comma di tale norma.
3. Ciò premesso osserva il Collegio che si verte, con certezza, in
una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell’art. 28
c.p.p., poichè due organi giurisdizionali, in funzione di giudici
dell’esecuzione, hanno rifiutato di prendere in esame una istanza
per l’applicazione in executivis della disciplina di cui all’art. 673
c.p.p., determinando uno stallo del procedimento.
Quanto al merito del conflitto rammenta la Corte che, ai sensi
dell’art. 665 c.p.p., co. 4, qualora l’esecuzione abbia ad oggetto
pronunzie adottate da giudici diversi, la competenza spetta al
giudice che abbia emesso il provvedimento divenuto irrevocabile
per ultimo (Cass., Sez. I, 02/07/2008, n. 31368).
Questo Collegio aderisce poi al consolidato orientamento
giurisprudenziale, ancorchè non univoco se considerate risalenti
pronunce (l’ultima è quella citata dal giudice rimettente), secondo

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

4. Alla stregua delle esposte considerazioni ed in applicazione
pertanto dei richiamati principi, va in questa sede dichiarata la
competenza del Tribunale di Salerno a conoscere della domanda
come innanzi proposta da D’Onofrio Ciro.
P.Q.M.
la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Salerno, cui
dispone trasmettersi gli atti.
Roma, addì 9 luglio 2015

cui, in caso di pluralità di provvedimenti da eseguire, la competenza
a decidere appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna
divenuta irrevocabile per ultima anche se essa non sia compresa tra
quelle da prendere in considerazione ai fini del provvedimento da
emanare, dovendo ogni questione che incide sulla esecuzione finale
essere decisa dall’unico organo giurisdizionale individuato per la
fase esecutiva dal disposto dell’art. 665 c.p.p., comma 4. (Sez. 1, n.
4657 del 12/11/1992, confl, comp. Trib. Forlì ed App. Milano in
proc. Bergamaschi, Rv. 192593; Sez. 1, n. 3890 del 26/05/1999,
P.G. in proc. Casu, Rv. 213945; Sez. 1, n. 12991 del 12/01/2001,
confl. comp.in proc.Mascellino, Rv. 218510, Sez. 1, 21178/2003,
rv. 225195 e, da ultimo, Sez. l, n. 52201, 29.10. 2014, rv. 261459).
Depone a favore di tale tesi interpretativa il dato letterale dell’art.
665 c.p.p., comma 4 che, nel fissare la competenza in capo al
giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per
ultimo, non introduce alcuna distinzione tra il caso in cui la
questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo ovvero la
totalità di essi, nonché la maggior conformità al principio
costituzionale del giudice naturale precostituito per legge di un
criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice
dell’esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale è
il provvedimenti in esecuzione.

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