Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35878 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35878 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MILUSO FRANCO N. IL 31/10/1965
avverso la sentenza n. 2458/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
22/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

Data Udienza: 23/04/2013

Miluso Franco
N.R.G. 34437/2012

Considerato che:
L’Avvocato Diego Mongiò — quale difensore di Miluso Franco – ricorre
avverso la sentenza, in data 22.02.2012, della Corte di Appello di Genova,

condannato — per il reato di tentata estorsione – alla pena di anni 5 e mesi 10
di reclusione ed € 1.400,00 di multa; l’imputato, chiedendone l’annullamento,
denuncia la carenza di motivazione in ordine: alla ritenuta responsabilità, alla
congruità della pena e al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è, con evidenza, privo della specificità, prescritta dall’art. 581,
lett. c), in relazione all’ali 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte
dal Giudice di secondo grado, che non risultano viziate da illogicità manifeste
e sono esaustive, avendo risposto correttamente a tutte le doglianze
contenute nell’appello e avendo ben evidenziato — dopo un corretto e
legittimo rinvio per relationem alla condivisa sentenza di primo grado – le
ragioni per le quali ritiene: ampiamente provata la penale responsabilità del
ricorrente per il reato di cui sopra (si vedano le pagine 2 e 3 dell’impugnata
sentenza); legittimo il diniego delle attenuanti generiche e congrua la pena
(imputato gravato da numerosi precedenti penali e gravità del fatto; si veda la
pagina 3 dell’impugnata sentenza).
A fronte di quanto sopra, l’imputato si limita alla generica contestazione
di cui sopra. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che la mancanza
nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio e a produrre, quindi,
quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa
dalla dichiarazione di inammissibilità. (Sez. 1, Sentenza n. 5044 del
22/04/1997 Ud. – dep. 29/05/1997 – Rv. 207648; Sez. 3, Sentenza n. 35492
del 06/07/2007 Ud. – dep. 25/09/2007 – Rv. 237596).
Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.

confermativa della sentenza di primo grado con la quale era stato

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 23/04/2013

PQM

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