Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35877 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35877 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE REMIGIS TONNO N. IL 03/04/1953
avverso la sentenza n. 1743/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 25/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

DE REMIGIS Tonino ricorre contro la sentenza d’appello specifica-

ta in epi g rafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 368 cod.
pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza,
assumendo che non sarebbe stata ac q uisita la prova che g li asse g ni bancari denun-

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impu g nata fornisce un’ade g uata, convincente e lo g ica g iustificazione delle ra g ioni in fatto poste a base della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla
le gg e, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultane processuali senza evidenziare in seno alle ar g omentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illog icità. Si rammenta che la denuncia del vizio di motivazione non conferisce al
g iudice di leg ittimità il potere di riesaminare la vicenda proce .ssuale, ma g li attribuisce
solo la facoltà di controllare, sotto il profilo della coerenza lo g ico-formale, le argomen-

tazioni svolte dal g iudice del merito. Pertanto la verifica che la Corte di cassazione è
abilitata a compiere sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze ac q uisite, da contrapporre a
q uella fornita dal g iudice di merito. Né la Corte suprema può esprimere alcun g iudizio
sull’attendibilità delle fonti di prova, g iacché esso è attribuito al g iudice di merito, con
la conse g uenza che le scelte da q uesto compiute, se coerenti sul piano lo g ico con l’analisi delle risultanze probatorie, si sottra gg ono al sindacato di le g ittimità (Cass., Sez.
U., n. 2110 del 23.2.1996, Fachini, rv 203767).
Il ricorso deve dun q ue essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.
606, comma 3, cod.proc.pen. Ne conse g ue la condanna del ricorrente al pa g amento

delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa g amento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 g iu g no 2014.

ciati come smarriti erano stati da lui emessi a favore di Crescenzo Sandro.

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