Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35877 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35877 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GABRIELLI CRISTIAN N. IL 19/02/1984
avverso la sentenza n. 976/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
05/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

Data Udienza: 23/04/2013

Gabrielli Cristian
N.R.G. 34436/2012

Considerato che:
Gabrielli Cristian ricorre avverso la sentenza, in data 05.06.2012, della
Corte di Appello di Genova, confermativa della sentenza di primo grado con

4 di reclusione ed € 70,00 di multa; l’imputato, chiedendone l’annullamento,
denuncia la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.
Il ricorso è, con evidenza, privo della specificità, prescritta dall’art. 581,
lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte
dal Giudice di secondo grado, che non risultano viziate da illogicità manifeste
e sono esaustive, avendo risposto correttamente a tutte le doglianze
contenute nell’appello e avendo ben evidenziato — dopo un corretto e
legittimo rinvio per relationem alla condivisa sentenza di primo grado – le
ragioni per le quali ritiene ampiamente provata la penale responsabilità del
ricorrente per il reato di ricettazione (possesso del mezzo, da lui condotto, sul
quale era stato apposto il contrassegno identificativo di provenienza illecita;
omessa indicazione del motivo per il quale era in possesso dell’oggetto di
provenienza furtiva; dichiarazioni dei verbalizzanti; si vedano le pagine 1 e 2
dell’impugnata sentenza).
A fronte di quanto sopra l’imputato si limita alla generica contestazione
di cui sopra. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che la mancanza
nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio e a produrre, quindi,
quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa
dalla dichiarazione di inammissibilità. (Sez. 1, Sentenza n. 5044 del
22/04/1997 Ud. – dep. 29/05/1997 – Rv. 207648; Sez. 3, Sentenza n. 35492
del 06/07/2007 Ud. – dep. 25/09/2007 – Rv. 237596).
Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in

la quale era stato condannato — per il reato di ricettazione – alla pena di mesi

favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 23/04/2013

spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa

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