Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35877 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35877 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TROMBETTI FRANCO N. IL 10/10/1962
avverso l’ordinanza n. 2/2015 TRIB. LIBERTA’ di PARMA, del
06/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. P

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 09/07/2015

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza del 6 febbraio 2015 il Tribunale di Parma, adito ai
sensi degli artt. 309 e 324 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame
proposta da Trombetti Franco, legale rappresentante del caseificio
sociale Bardi, avverso il decreto di sequestro probatorio delle forme
di formaggio prodotte in data 4 febbraio 3014 (per la difesa) il
9.9.2013 (per l’ordinanza impugnata), decreto emesso dal P.M. in
data 14.1.2015.
A sostegno del provvedimento il Tribunale, richiamando l’attività
di indagine promossa dal NAS di Parma per l’accertamento di
attività di contaminazione ed adulterazione del parmigiano reggiano
DOP prodotto con latte contenente valori di aflatossina M1
notevolmente maggiori del limiti fissati dalla legge ed in particolare
dal regolamento CE n. 1881 del 2006, precisava: è innanzitutto
infondata l’eccezione difensiva in ordine al mancato avviso della
fissazione dell’udienza camerale a Trombetti Franco, giacchè tale
avviso è stato notificato presso lo studio del difensore di fiducia suo
domiciliatario, contestualmente a quello notificato al difensore
stesso; va poi richiamata, ai fini della ricorrenza del fumus relativo
ai reati che si assumono commessi (artt. 416, 440, 479, 516 e 479
c.p.) l’ordinanza cautelare, nella quale sono dettagliatamente
descritti i fatti di causa, la corposa attività di SIT rese da impiegati,
dipendenti di alcune aziende agricole, intercettazioni telefoniche,
acquisizioni di analisi di campioni e di certificazioni attestanti esiti
delle analisi diversi da quelli reali; nel caso in esame non è rilevante
la circostanza, difensivamente valorizzata, che il Trombetti non
comparirebbe in tali indagini, giacchè la ritualità del sequestro
probatorio, finalizzato cioè alla ricerca della prova, è assicurata
dalla ricorrenza di un nesso pertinenziale tra la res sequestrata e le
ipotesi di reato ipotizzate; l’aflatossina M1 è sostanza tossica e
cancerogena, nonostante il diverso opinare difensivo, in quanto
derivato da quella Bl; priva di pregio è la tesi difensiva secondo cui
allo stato le forme sequestrate non possono essere riferite al
parmigiano reggiano dappoichè non ancora esaurita l’epoca della
stagionatura; attendibile è il metodo c.d. “Elisa” utilizzato per le
analisi.
2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il Trombetti, nella
qualità, assistito dai difensori di fiducia, i quali nel suo interesse
sviluppano cinque motivi di impugnazione.
1

2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente la nullità
insanabile ed assoluta, in relazione all’art. 179 c.p.p., per l’omesso
avviso di fissazione dell’udienza all’interessato, sul rilievo che una
medesima notifica risulta eseguita, a mezzo di una sola “pec”, sia al
difensore di fiducia, sia all’interessato, domiciliato presso il
difensore detto.
2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente la
omessa valutazione dei motivi di riesame presentati all’udienza, in
particolare osservando: all’udienza del 6.2.2015 la difesa ha
presentato i motivi di ricorso, per iscritto, sinteticamente
illustrandoli in sede di discussione e corredandoli di documenti e di
relazione tecnica del prof. Summer; il tribunale non ha considerato
tali motivi scritti, come peraltro confermato dalla stessa
motivazione impugnata, dove si nega la presentazione di tali motivi
scritti; di qui il vizio motivazionale denunciato.
2.3 Col terzo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente
violazione dell’art. 253 c.p.p., sul rilievo che il decreto di sequestro
probatorio del PM non risulta vagliato, né prima né dopo, dal GIP,
né può il tribunale per il riesame sostituirsi ora allo stesso GIP nella
motivazione e nella individuazione del fumus.
2.4 Col quarto motivo di ricorso denuncia invece la difesa
ricorrente violazione degli artt. 253 e 324 co. 3 c.p.p., perché non
enunciato dal P.M. il fatto reato all’interessato, con ciò rendendogli
impossibile la difesa in relazione all’accusa mossagli ed al fumus
del reato ritenuto a suo carico; osserva ancora la difesa che il P.M.
ha semplicemente elencato le norme penali che si assumono violate
e richiamato una ordinanza cautelare che non ha riguardato il
Trombetti, omettendo poi di trasmettere la nota informativa del
NAS a cui il GIP ha fatto riferimento per relationem; di qui, per il
ricorrente, la violazione del diritto difensivo in ordine alla prova del
fumus, da ritenersi inesistente nel caso concreto.
2.5 Col quinto ed ultimo motivo di ricorso denuncia infine la difesa
ricorrente violazione degli artt. 125 co. 2, 253 c.p.p. e la
insufficienza dei motivi addotti per ravvisare nella fattispecie il
fumus, in particolare osservando: a) il p.m., per errore, ha scambiato
le analisi sul latte come analisi su campioni di pasta di formaggio e
le forme sequestrate non sono parmigiano reggiano dappoichè non
ancora conclusa la complessa e lunga stagionatura; di qui
l’impossibilità di configurare il reato sub art. 516 c.p., non esiste
alcun limite di legge per la aflotissina Ml; il limite indicato dal pm
fa riferimento alla raccomandazione del Comitato Nazionale per la
Sicurezza Alimentare riferito ai formaggi a pasta tenera; che il latte

contenga concentrazione di aflatossina M1 non dimostra comunque
che automaticamente la stessa concentrazione sia presente nel
formaggio a pasta dura, per il quale il predetto comitato nazionale
ha auspicato l’avvio di studi; il p.m. contesta condotte proprie della
fase di utilizzazione del latte e non già riferibili al prodotto finito,
per il quale occorrerebbero esami specifici su campioni specifici,
allo stato mai eseguiti; il sequestro penale in discussione è la
duplicazione di quello sanitario già eseguito; b) le modalità seguite
per l’esame del campione di latte, col metodo c.d. Elisa, non sono
attendibili e possono dare risultati diversi; c) il prelievi dei
campioni andava fatto al momento della ammissione del latte crudo
nel caseificio di trasformazione; d) le forme sequestrate erano in
fase di maturazione e stagionatura secondo le indicazioni del
disciplinare e della normativa comunitaria e soltanto con
l’apposizione del marchio può ritenersi realizzato il parmigiano
reggiano; le modalità di produzione porterebbero alla eliminazione
naturale di qualsiasi elemento inquinato nocivo ovvero alterato.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Infondata è, in particolare, la prima censura di natura
processuale.
Va in primo luogo rammentato, con Cass., SS.UU., 28.4.2011, n.
28551, Pedicone, rv. 250121 che la notificazione di un atto
all’imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o
debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere
eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell’art. 148,
comma secondo bis, cod. proc. pen., là dove per “altri mezzi
idonei” deve attualmente ricomprendersi la notifica a mezzo
sistema telematizzato secondo regolamentazione normativa dello
Stato, eppertanto anche la notifica a mezzo PEC.
Quanto poi allo specifico della doglianza difensiva, giova
rammentare l’ormai consolidato e costanze indirizzo
giurisprudenziale di legittimità (Cass., Sez. 2, n. 38058 del
18/07/2014, Rv. 260853) secondo cui non è nulla, ma meramente
irrituale, la notificazione (anche a mezzo fax per l’insegnamento di
cui innanzi) avvenuta mediante consegna al difensore di fiducia
domiciliatario di un’unica copia dell’atto da notificare, con
l’espressa indicazione in esso dei destinatari specificamente
individuati nell’imputato e nel difensore (Conformi: N. 14012 del
2008 Rv. 240138, N. 36020 del 2011 Rv. 250777, N. 43532 del
2012 Rv. 253822).
L’eccezione difensiva va pertanto rigettata.
3.2 Del tutto generico è invece il secondo motivo di ricorso, giacchè
non indicati i motivi di impugnazione che si assumono essere stati
3

ignorati dal giudice del riesame e quale incidenza essi hanno avuto
sulla decisione di cui al ricorso di legittimità.
In assenza pertanto delle precisazioni dette, la doglianza si appalesa
a
m sn.a
3.3 Altresì manifestamente infondato è il terzo motivo di
impugnazione.
Il sequestro probatorio è atto al di fuori del processo e non ha
natura cautelare, ma si inserisce nella mera attività di indagine, di
guisa che non soggiace alla disciplina sul contraddittorio di fonte
costituzionale (art. 111 Cost.). In tal senso e per dichiarare
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
là dove non prevede la norma (art. 253 c.p.p.) un preventivo
controllo giurisdizionale si veda: Cass., sez. III, 15.10.2002, n.
40974, rv. 222908.
3.4 Infondato giudica ancora il Collegio il quarto motivo di
doglianza. Giova rammentare, con Cass. Sez. 5, n. 13594,
27/02/2015, Rv. 262898, che l’obbligo di motivazione con il quale
deve essere sostenuto, a pena di nullità, il decreto di sequestro
probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi
il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti ed alla concreta
finalità probatoria perseguita, con l’apposizione del vincolo reale,
deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al
fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è
ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché
alla natura del bene che si intende sequestrare.
Ebbene, nel caso in esame il decreto impugnato rende palese ogni
aspetto della vicenda nel quale si inserisce, la realizzazione di un
prodotto alimentare con sostanze vietate dalla legge perché
cancerogene, l’aflatossina M1 contenuta nel latte conferito per la
produzione del formaggio, ed il sequestro delle forme realizzate con
tali modalità si appalesa del tutto pertinente con la condotta di reato
sulla quale si stanno svolgendo le indagini e con la natura del
prodotto sequestrato. In ogni caso appare oggettivamente
incontestabile perché di immediata percezione, la “diretta”
connessione probatoria tra il vincolo di temporanea indisponibilità
del bene sequestrato ed il corretto sviluppo della attività
investigativa.
Di qui l’oggettiva incongruenza dei rilievi difensivi in ordine alla
limitazione dei diritti difensivi perché non chiariti i limiti
dell’accusa, viceversa di palese evidenza come peraltro dimostrato
dalla puntuale e diffusa difesa articolata con l’impugnazione in
esame.
E’ del tutto irrilevante, infine, che il Trombetti non compaia tra i
destinatari della misura della custodia cautelare ovvero che non

4. Alla stregua di quanto sin qui esposto il ricorso va pertanto
rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al
pagamento delle spese processuali.
P. T. M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 9 luglio 2015
Il cons. est.

risultino trasmesse dalla procura al tribunale per il riesame le
informative del NAS richiamate dal GIP attesi i limiti alla
motivazione del sequestro probatorio derivanti dalla natura del
provvedimento.
3.5 Manifestamente infondato è, infine, il quinto motivo di
impugnazione.
Con esso, infatti, la difesa illustra esclusivamente profili di merito
peraltro estranei alla funzione del sequestro probatorio, relativi al
sistema di analisi, alla tossicità della aflatossina Ml, alla
individuabilità della forma sequestrata come parmigiano reggiano,
questioni tutte, quelle appena elencate, congrue con la difesa dal
merito delle accuse ed oggi del tutto ininfluenti sulla legittimità del
sequestro per cui è causa, non potendosi negare la ricorrenza del
fumus di una accusa di aver utilizzato latte con sostanza
cancerogena per la formazione del formaggio sequestrato e che per
provare tale accusa ed ai fini delle indagini è necessario ed
opportuno il vincolo reale chiesto ed ottenuto dal P.M..

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