Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35876 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35876 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRASSO ANTONINO N. IL 19/03/1955
avverso la sentenza n. 1083/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
28/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

Data Udienza: 23/04/2013

Grasso Antonino
N.R.G. 34429/2012

Considerato che:
Grasso Antonino ricorre avverso la sentenza, in data 28.11.2011, della
Corte di Appello di Catania, confermativa della sentenza di primo grado con

2 di reclusione ed € 2.000,00 di multa; l’imputato, chiedendone
l’annullamento, denuncia la carenza di motivazione in ordine: alla ritenuta
responsabilità, alla congruità della pena e al diniego delle attenuanti
generiche.
Il ricorso è, con evidenza, privo della specificità, prescritta dall’art. 581,
lett. c), in relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte
dal Giudice di secondo grado, che non risultano viziate da illogicità manifeste
e sono esaustive, avendo risposto correttamente a tutte le doglianze
contenute nell’appello e avendo ben evidenziato — dopo un corretto e
legittimo rinvio per relationem alla condivisa sentenza di primo grado – le
ragioni per le quali ritiene: ampiamente provata la penale responsabilità del
ricorrente per il reato di ricettazione e non per quello di furto (discordanze
non marginali nel narrato dell’imputato sulle modalità del furto; si veda pagina
2 impugnata sentenza); legittimo il diniego delle attenuanti generiche e
congrua la pena (imputato gravato da numerosi precedenti penali; si veda
pagina 2 dell’impugnata sentenza).
A fronte di quanto sopra l’imputato si limita alla genericissime.,
contestazione di cui sopra. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che la
mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581
cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio e a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia
diversa dalla dichiarazione di inammissibilità. (Sez. 1, Sentenza n. 5044 del
22/04/1997 Ud. – dep. 29/05/1997 – Rv. 207648; Sez. 3, Sentenza n. 35492
del 06/07/2007 Ud. – dep. 25/09/2007 – Rv. 237596).
Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.

la quale era stato condannato — per il reato di ricettazione – alla pena di anni

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 23/04/2013

PQM

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