Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35876 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35876 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE NOCERA INFERIORE nei confronti di:
GIP TRIBUNALE SALERNO
con l’ordinanza n. 977/2015 GIP TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, del 09/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lettelsentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/07/2015

1. Il GIP del Tribunale di Salerno, chiamato a valutare la domanda
di sequestro preventivo avanzata dal p.m. a margine di un
procedimento penale per reati edilizi ed ambientali commessi in
Amalfi ( art. 44 dpr 380/2001 e 181 d. lgs. 42/2004, capi A e B
della rubrica), preso atto delle nuove contestazioni nel frattempo
mosse dal P.M. per il delitto di cui all’art. 488 c.p. (asserite falsità
commesse in sede di SCIA sempre in Amalfi, capo C) e per il
delitto di cui all’art. 110 e 477 c.p., commesso in Pagani (capo D),
declinava la propria competenza per territorio, sul rilievo che il
reato più grave tra quelli contestati era quello di cui all’art. 477 c.p.
e che il Comune di Pagani è ricompreso nel circondario di Nocera
Inferiore.
Il GIP di tale ultimo tribunale, investito in tal modo della richiesta
di sequestro preventivo, declinava a sua volta la competenza a
decidere su di essa, in particolare osservando: che la contestazione
del P.M., nel caso di specie, contiene un errore macroscopico
immediatamente percepibile; che detta circostanza consente la
determinazione della competenza anche non tenendo in
considerazione la contestazione del p.m. appunto perché viziata da
errore rilevante e di immediata percezione; che tale errore, nel caso
in esame, fa riferimento alla contestazione del reato sub D), quello
appunto ritenuto dal primo GIP delitto più grave, giacchè contestato
non già ad un pubblico ufficiale, come richiesto dalla norma, ma ad
un soggetto privato in relazione ad una semplice dichiarazione di
scienza relativa alla conformità dell’impianto realizzato alla
normativa vigente; che tanto consentiva di non tener conto di tale
contestazione e che, di conseguenza, la competenza a conoscere
della domanda di cui in premessa andava riconosciuta in capo al
GIP di Salerno giacchè in quel circondario consumate le ulteriori
condotte contestate dalla pubblica accusa; che, infine, atteso il
contrasto, non rimaneva che sollevare conflitto di competenza con
rimessione degli atti alla Suprema Corte.
2. Ciò premesso osserva il Collegio che si verte, con certezza, in
una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell’art. 28
c.p.p., poichè due organi giurisdizionali hanno rifiutato di prendere
in esame una medesima istanza del P.M. per l’adozione di un
sequestro preventivo cagionando lo stallo del processo.

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

Quanto al merito del conflitto, rammenta la Corte che
l’insegnamento di legittimità è nel senso, peraltro rammentato dal
giudice rimettente, che la competenza per territorio nell’ipotesi di
reati connessi si determina avendo riguardo alla contestazione
formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non
contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente
percepibili (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11047 del 24/02/2010
Rv. 246782).
Orbene, nel caso di specie è circostanza incontestata che i reati
contestati dal P.M. ai capi A), B) e C) della rubrica siano stati
commessi in Amalfi, territorio ricompreso nel circondario del
tribunale di Nocera inferiore.
V’è viceversa contrasto in ordine alla correttezza della
contestazione del reato di cui al capo D), che, ad avviso del giudice
rimettente, risulta imputato in termini di conclamata erroneità.
Con detto reato giova rammentare che il P.M. ha accusato un
soggetto privato, impiantista della ditta Future Energy, di aver
contraffatto una certificazione, mentre il reato di cui all’art. 477
c.p., posto a fondamento della imputazione, è reato proprio per il
quale può essere chiamato a rispondere soltanto il pubblico
ufficiale.
Di qui la erroneità della contestazione, ritenuta dal giudice
rimettente conclamata e di immediata percezione.
Osserva in contrario la Corte che il citato insegnamento del giudice
di legittimità è nel senso che la contestazione del PM possa non
influire sulla deteminazione della competenza, giova ribadirlo,
soltanto nel caso ricorra un errore macroscopico, immediatamente
percepibile, ipotesi non ricorrente nella caso in esame, giacchè
l’imputazione ai sensi dell’art. 477 c.p., ancorchè riferita a soggetto
privato pur in costanza di reato proprio tipizzato a carico
esclusivamente di un P.U., non può ritenersi palesemente errata in
assenza di un esame degli atti e comunque perché necessaria, per
delibarne il corretto assetto giuridico, una valutazione caratterizzata
da possibili profili di problematicità,01-3nIt 3 (104° 11 t, I‘ aMr ‘ja7‘ oi\ V). V/Sulla base pertanto della contestazione di reato articolata dal
rappresentante della pubblica accusa, il reato più grave tra quelli per
i quali è processo è quello di cui all’art. 477 c.p.p., commesso nel
circondario di Nocera inferiore, di guisa che, ai sensi dell’art. 16
c.p.p., co 1, giudice competente a conoscere sulla richiesta di
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sequestro preventivo del P.M. di cui in premessa è il GIP di tale
ultimo tribunale.
P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Nocera
Inferiore cui dispone trasmettersi gli atti.
Roma, addì 9 luglio 2015.

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