Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35875 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35875 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ACCARINO ALBERTO N. IL 07/04/1968 parte offesa nel
procedimento
c/
SANTORIELLO ROSA N. IL 02/10/1974
SANTORIELLO VITTORIO N. IL 30/05/1943
avverso il decreto n. 2628/2012 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

ht),.

Data Udienza: 25/06/2014

RG.53100-2013
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

Del tutto irrilevanti gli argomenti svolti in ulteriore memoria in cui si insiste
per l’accoglimento del ricorso in quanto si fa riferimento ad un diverso
provvedimento di proscioglimento sensi dell’articolo 425 cod. proc. pen.,
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Ro
1 26 giugno 2014
L’e e s ‘re
Àl nEesidente

D E.
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TA,TA
LERIA

2014

Funzionario Giudiziario
Micheild omeo

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Accarino Alberto con atto a firma del difensore
avverso l’ordinanza di archiviazione sopra indicata nel procedimento a carico di
Santoriello Rosa e Santoriello Vittorio
rilevato che con tale ricorso si deduce *abnormi ctr itet#rt.uchtaftdato sulle
dichiarazioni degli imputati;
.i’-‘
osserva: ,’
i•InTsi di archiviazione è impugnabile solo per motivi attinenti alla (P’
violazione del contraddittorio mentre, nel caso di specie, la parte si duole del
merito della decisione; pertanto si tratta di impugnazione inammissibile

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