Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35875 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35875 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASTIELLO ANTONIO N. IL 22/08/1962
avverso la sentenza n. 2353/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
29/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

Data Udienza: 23/04/2013

Castiello Antonio
N.R.G. 34428/2012

Considerato che:
Castiello Antonio ricorre avverso la sentenza, in data 29.02.2012, della
Corte d’appello di Genova, confermativa della sentenza di primo grado con la
quale l’imputato era stato condannato — per il reato di truffa – alla pena di

mesi 6 di reclusione ed € 300,00 di multa; il ricorrente, chiedendone
l’annullamento, denuncia che è carente la motivazione in ordine alla ritenuta
penale responsabilità.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606, comma 1, cod.
proc. pen., perché propone censure attinenti al merito della decisione
impugnata, congruamente giustificata. Infatti, nel momento del controllo di
legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito
proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia — come nel caso di specie – compatibile con il senso
comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”,
secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4″ sent. n.
47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5″ sent. n.
1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2″ sent. n. 2436
del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Inoltre il ricorso è inammissibile anche per violazione dell’art. 591 lettera
c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod. proc. pen., perché le doglianze (sono
le stesse affrontate dalla Corte di appello) sono prive del necessario
contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni,
ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si
palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti, la Corte territoriale
ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutti i
motivi dai quali desume la piena responsabilità dell’imputato per il reato di cui
sopra (dichiarazioni della P.O.; dichiarazioni dei testi; accertamenti della
P.G.; si veda pagina 1 per la motivazione del Tribunale e la pagina 2 per la
motivazione con la quale si risponde alle doglianze dell’imputato, oggi
riproposte). Si osserva, in proposito, che le valutazioni di merito sono
1

insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle
prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi
logici, come nel caso di specie (Cass. pen. Sez. Un., 24 novembre 1999,
Spina, 214794).
A fronte di quanto sopra il ricorrente — come si è già detto – contrappone
solo generiche contestazioni, che non tengono conto delle argomentazioni

principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il ricorso per cassazione
quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate
dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di
impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento
censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591,
comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso (Si veda
fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 – dep. 11.10.2004 – rv
230634).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 23/04/2013

Il Consigliere estensore
Dottor Adriano lasillo

della Corte territoriale. In proposito questa Corte ha più volte affermato il

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