Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35874 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35874 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TIRALONGO ALESSANDRO N. IL 20/11/1979
avverso la sentenza n. 3459/2005 CORTE APPELLO di CATANIA, del
02/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

Data Udienza: 23/04/2013

Tiralongo Alessandro

N.R.G. 34414/2012

Considerato che:
L’Avvocato Sebastiano Troia — quale difensore di Tiralongo Alessandro
– ricorre avverso la sentenza, in data 02.02.2012, della Corte di Appello di
Catania confermativa della sentenza di primo grado con la quale l’imputato

era stato condannato — per il reato di rapina – alla pena di anni 1 e mesi 4 di
reclusione ed € 400,00 di multa; e, chiedendone l’annullamento, osserva
genericamente che vi è stato “un travisamento del fatto…perchè nel caso di
specie si configura l’ipotesi della connivenza non punibile. Infatti, il Tiralongo
durante le fasi della rapina perpetrata dal D’Ignoti, ha mantenuto un
comportamento meramente passivo non agevolando in alcun modo la
condotta illecita di quest’ultimo neanche in termini di concorso morale”. Per
quanto riguarda la pena osserva che il Giudice di merito non ha tenuto conto
“delle circostanze di cui all’art. 133 n. 2 c.p….che influiscono
specificatamente sull’entità della pena inflitta all’odierno ricorrente”.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’ad. 581, lett. c), in
relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal Giudice
di merito, che non risultano viziate da illogicità manifeste e sono esaustive
avendo risposto correttamente a tutte le doglianze contenute nell’appello e
avendo ben evidenziato le ragioni per le quali ritiene pienamente provata la
penale responsabilità dell’imputato (dichiarazioni della P.O., riportate a
pagina 1 dell’impugnata sentenza; il Giudice di merito affronta, poi, la
questione del ritenuto concorso — dopo aver richiamato la condivisa sentenza
di primo grado – con motivazione incensurabile alle pagine 2 e 3 della
sentenza oggetto di ricorso). Per quanto riguarda la pena si deve rilevare che
il trattamento sanzionatorio non era oggetto dell’appello, come emerge dalla
stessa sentenza impugnata, non contestata sul punto dal difensore
dell’imputato; comunque il motivo di ricorso è assolutamente generico e
quindi inammissibile (considerato, anche, il fatto che la pena è stata inflitta
nel minimo e che le attenuanti concesse si fondano proprio sulle circostanze
di cui all’invocato ad. 133 n. 2 del c.p.)

i

A fronte di quanto sopra nel ricorso si afferma solo quanto sopra
riportato, a conferma dell’assoluta genericità dell’impugnazione. Questa
Corte ha stabilito, in proposito, che la mancanza nell’atto di impugnazione
dei requisiti prescritti dall’ari. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo
grado di giudizio e a produrre,. quindi, quegli effetti cui si ricollega la

inammissibilità (Sez. 1, Sentenza n. 5044 del 22/04/1997 Ud. – dep.
29/05/1997 – Rv. 207648; Sez. 3, Sentenza n. 35492 del 06/07/2007 Ud. dep. 25/09/2007 – Rv. 237596).
Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 23/04/2013

Il Consigliere estensore
Dottor Adriano

Il Pre idente

possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di

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