Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35874 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35874 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO ETTORE N. IL 02/12/1967
avverso l’ordinanza n. 1285/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 14/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lettei.seittite le conclusioni del PG Dott.

0L: GL_ uPA.

Uditi difensor Avv.;

An;LOIMAA/VI/Z, IY3-; L7/
119 ‘Le AiCtA/22e,

Data Udienza: 09/07/2015

RITENUTO IN FATTO
Russo Ettore, detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo per i
delitti di omicidio volontario e violazione della legge sulle armi aggravati
ai sensi dell’art.7

legge n.203 del 1991, presentava istanza di

differimento facoltativo della pena per grave infermità

ai sensi

dell’art.147 n.2 cod.pen. e di differimento della pena nelle forme della
detenzione domiciliare ai sensi dell’art.47 ter comma 1 ter Ord.pen.
Con ordinanza del 14.10.2014

il Tribunale di sorveglianza di

Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza i difensori del
condannato propongono distinti ricorsi per i seguenti motivi:1) violazione
degli artt.147 cod.pen. e 47 ter legge n.354 del 1975 e mancanza di
motivazione in ordine ai motivi esposti nella istanza: il Tribunale pone in
evidenza l’attualità della cura della persona limitatamente alla finalità
della nutrizione effettuato con sondino naso-gastrico, la quale costituisce
una forma di nutrizione imposta che nulla ha a che vedere con la tutela
della salute come diritto fondamentale della persona; 2) manifesta
illogicità della motivazione con riferimento alla nota redatta dal
Commissariato dì pubblica sicurezza di Pompei dalla quale il Tribunale ha
dedotto che Russo sia “elemento di spicco della criminalità organizzata
operante nel territorio campano”, senza però esplicitare le concrete
ragioni di tale definizione, facendo ricorso a valutazione apodittiche o
presuntive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.Sulla base della relazione sanitaria dell’istituto penitenziario di
Parma, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che: il detenuto Russo è
affetto principalmente da un disturbo della condotta alimentare con
anoressia nervosa; ha rifiuto il ricovero in ospedale per l’applicazione del
sondino naso gastrico per una nutrizione parenterale; ha rifiutato la
proposta del medico specialista nutrizionista di fare uso di un catetere
venoso per effettuare una nutrizione per via endovenosa; ha rifiutato
una terza opzione, proposta dai sanitari, consistente nella applicazione
di un piccolo catetere a livello dell’arto superiore; successivamente ha
attuato lo sciopero della terapia e della fame. Il Tribunale di sorveglianza

Bologna rigettava le richieste.

ha concluso che, nonostante il comportamento ostruzionistico attuato, il
condannato viene regolarmente curato e monitorato in carcere ,
eventualmente tramite il ricovero presso il centro clinico dell’istituto
penitenziario di Parma ovvero presso le strutture ospedaliere esterne ai
sensi dell’art.11 Ord.pen.
La motivazione non i ..,-Aguige alcuna violazione di legge o carenza di
motivazione ed è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo
cui non può farsi luogo al differimento facoltativo dell’esecuzione della

condannato si rifiuti, senza plausibile giustificazione, di sottoporsi ai
necessari interventi sanitari e l’infermità da cui è affetto è curata con
terapia medica, non risolutiva, ma regolarmente effettuata in regime di
detenzione. (Sez. 1, n. 266 del 21/02/1996, Prisinzano, Rv. 203826;Sez.
1, n. 46730 del 18/10/2011, Salvan, Rv. 251414).
2.La motivazione finale del Tribunale di sorveglianza, che ha ritenuto
sussistente anche la condizione ostativa della pericolosità del condannato
quale esponente di spicco della criminalità organizzata campana,
costituisce argomentazione ultronea, atteso che l’accertamento della
condizione aggiuntiva di non pericolosità del condannato prevista
dall’art.147 ult.connma cod.pen. è richiesta solo in caso di ritenuta
sussistenza dei presupposti previsti dall’art.147 comma 1 n.2 cod.pen.
per il differimento facoltativo della esecuzione della pena, presupposti
esclusi dal Tribunale di sorveglianza nel caso in esame.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 9.7.2015.

pena ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2 cod. pen. quando il

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