Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35873 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35873 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RACIOPPI CARMELA N. IL 08/01/1976
avverso la sentenza n. 1320/2008 CORTE APPELLO di ANCONA, del
08/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 25/06/2014
RG.53092_2013
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Racioppi Carmela con atto a firma del difensore
avverso la sentenza sopra indicata che la condannava per evasione;
rilevato che con tale ricorso si deduce,( vizio di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Amm e.
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ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE