Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35873 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35873 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TROVATO ANGELO N. IL 06/08/1982
avverso la sentenza n. 130/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
27/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

,.

Data Udienza: 23/04/2013

Trovato Angelo
N.R.G. 34412/2012

Considerato che:
Trovato Angelo ricorre avverso la sentenza, in data 27.03.2012, della
Corte di Appello di Catania confermativa della sentenza di primo grado con la

di mesi 9 di reclusione ed € 300,00 di multa; e, chiedendone l’annullamento,
osserva genericamente che il reato è prescritto e che è carente la
motivazione in ordine alla sua riconosciuta penale responsabilità.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in
relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal Giudice
di merito, che non risultano viziate da illogicità manifeste e sono esaustive
avendo risposto correttamente a tutte le doglianze contenute nell’appello e
avendo ben evidenziato le ragioni per le quali il reato non è prescritto. Infatti
la Corte di appello, correttamente, rileva che nel caso di specie trova
applicazione la nuova normativa sulla prescrizione più favorevole. Infatti, se
si applicasse la vecchia legge la prescrizione maturerebbe in 15 anni (invero
pur tenendo conto dell’attenuante concessa la pena è pari ad anni 6 e quindi
il termine di prescrizione è di 10 anni più cinque per le interruzioni). La Corte
di merito ha, poi, giustamente rilevato che l’ipotesi attenuata prevista dal
secondo comma dell’art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma
previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale sicché, ai
fini dell’applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena
stabilita dal primo comma del predetto articolo; principio questo più volte
ribadito da questa Suprema Corte (Sez. 2, Sentenza n. 4032 del 10/01/2013
Ud. – dep. 25/01/2013 – Rv. 254307; Sez. 2, Sentenza n. 38803 del
01/10/2008 Ud. – dep. 14/10/2008 – Rv. 241450). Quindi nel caso di specie la
ricettazione si prescrive — salvo che non vi sia anche qualche sospensione,
che comporterebbe un allungamento del termine — in data 09.06.2013, come
rilevato a pagina 3 della sentenza. Inoltre, la Corte di merito evidenzia con
motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria perché ritiene pienamente
provata la penale responsabilità dell’imputato (dichiarazioni della P.O. che
riconosce il motociclo per il suo, oggetto di furto; condizioni del motociclo che

quale l’imputato era stato condannato — per il reato di ricettazione – alla pena

era senza blocchetto di accensione, privo del contrassegno identificativo e
recava il numero di motore abraso e il numero di telaio contraffatto; nessuna
giustificazione sul possesso del motociclo fornita dall’imputato).
Questa Corte ha stabilito, in proposito, che la mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo

cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla
dichiarazione di inammissibilità (Sez. 1, Sentenza n. 5044 del 22/04/1997
Ud. – dep. 29/05/1997 – Rv. 207648; Sez. 3, Sentenza n. 35492 del
06/07/2007 Ud. – dep. 25/09/2007 – Rv. 237596).
Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 23/04/2013

Il Consigliere estensore
Dottor Adriano lasillo
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