Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35873 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35873 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LO BIANCO PAOLO N. IL 27/06/1963
avverso l’ordinanza n. 5377/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 11/08/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/sete le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/07/2015

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

1. Con ordinanza in data 11 agosto 2914 il Tribunale di
sorveglianza di Palermo rigettava l’istanza proposta da Lo Bianco
Paolo per la concessione delle misura alternativa dell’affidamento
in prova al servizio sociale per motivi particolari di cui all’art. 94
dpr 309/1990.
A sostegno della decisione il tribunale, dopo aver precisato che il
detenuto doveva espiare un residuo pena di anni sette, mesi otto e
giorni 10 di reclusione in esecuzione di due sentenze di condanna
per i reati di cui all’art. 416-bis c.p. e 644 commi 1 e 4 c.p.,
argomentava: l’istante è stato sottoposto nel 2008 alla misura della
sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata
di tre anni ed ha pendenti procedimenti penali per usura ed
estorsione (per quest’ultimo assolto in primo grado con sentenza
appellata dal p.m.); nella relazione di sintesi della casa circondariale
di Trapani è stato valorizzato che la condizione di alcooldipendenza denunciata dal condannato non si appalesa in termini
tali da rendere indifferibile il trattamento terapeutico comunitario; il
Lo Bianco, per le informative di polizia e CC., è figlio del capo del
clan omonimo operante nella zona di Vibo Valentia ed è egli stesso
al vertice di tale associazione, di guisa che deve ritenersi soggetto
estremamente pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica; le tre
certificazioni in atti a firma del responsabile del SERT e del
servizio ASP attestanti la dipendenza dell’istante sono del tutto
generiche e non descrittive nel dettaglio dei disturbi manifestati dal
soggetto; nella relazione sanitaria del 30.5.2014 l’istante viene
descritto in buone condizioni generali e sottoposto a continui
controlli ancorchè in assenza di problematiche sanitare rilevanti; di
qui la conclusione che la documentazione prodotta è insufficiente
perché non dimostrativa dell’attualità della dipendenza; la domanda
è per questo inammissibile ai sensi dell’art. 94 dpr 309/1990;
l’istante inoltre non ha affatto maturato un processo di rivisitazione
critica del suo passato criminale e la sua pericolosità rende la
detenzione in carcere l’unica misura idonea ad evitare la
commissione di ulteriori reati.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, il Lo
Bianco, personalmente, sviluppando tre motivi di impugnazione.
2.1 Denuncia il ricorrente col primo di essi la nullità dell’ordinanza
impugnata dappoichè indicato, nel collegio, un magistrato diverso
1

da quello che ha effettivamente partecipato alla deliberazione della
decisione ed una data della deliberazione stessa diversa da quella
reale.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia invece il
ricorrente violazione degli artt. 89 e 94 dpr 309/1990 in particolare
osservando: la motivazione impugnata valorizza precedenti
archiviati; il ricorrente è conosciuto dal sert di Vibo Valentia sin dal
2008 e la permanenza in carcere ha consentito la sua presa di
coscienza dei reati commessi e la determinazione ad evitare
comportamenti devianti; il ricorrente è soggetto malato e lo stesso
tribunale lo riconosce, facendo poi dipendere la sua pericolosità da
tale status di alcoldipendente per il quale gli nega poi il programma
di recupero; la documentazione prodotta prova lo stato di salute
dell’istante.
2.3 Col terzo motivo di impugnazione denuncia il ricorrente
violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Cost. perché equiparato dal
tribunale la situazione del detenuto che ha tenuto un pessimo
comportamento con quella del detenuto il quale, come il ricorrente,
abbia viceversa tenuto un comportamento collaborativo; inoltre il
provvedimento impugnato risulta assunto in violazione del diritto
alla salute tutelato dalla Costituzione.
3. Il P.G in sede, con motivata requisitoria scritta, ha concluso per
la inammissibilità del ricorso, conclusioni queste ultime alle quali
ha replicato la difesa ricorrente con una corposa memoria incentrata
soprattutto sulla tesi che il comportamento carcerario del detenuto è
dimostrativo della sua netta presa di distanza dal gruppo malavitoso
di appartenenza e del suo atteggiamento critico rispetto al suo
passato criminale, di guisa che non v’è ormai spazio per sostenerne
la pericolosità sociale. Richiama inoltre la difesa la documentazione
già esibita in udienza a riprova della sua ritualità ai sensi dell’art. 94
dpr 309/90 ed una nuova relazione, del 3.3.2015, evidentemente
inammissibile in sede di legittimità perché successiva al deposito
del ricorso.
4. 11 ricorso e
i es
on a o AAS125-Mil 19 4
4.1 Manifestamente infondato è, in particolare, il primo motivo di
impugnazione, giacchè con esso risultano evidenziati meri errori
materiali nella indicazione di uno dei componenti del collegio
decidente e della data di deliberazione della decisione, l’uno e
l’altro emendabili con la procedura prevista dal codice di rito, art.
130, giacchè non determinanti di alcuna nullità.

/911/

2

4.3 Ancora inammissibili si appalesano le denunciate violazioni
degli artt. 2, 3 e 32 della Cost. dappoichè anch’esse genericamente
articolate. Il rigetto impugnato si fonda infatti su profili valorizzati
negativamente per l’istante ai sensi di legge, indipendentemente dal
suo comportamento carcerario, e perché non rilevato alcun stato di
salute idoneo a giustificare l’applicazione della normativa di favore
indicata.
4.4 Palese pertanto, in conclusione, la genericità delle contestazioni
difensive, da cui consegue la inammissibilità del ricorso e la
condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. al pagamento
delle spese processuali e di una somma in favore della cassa per le
ammende che il Collegio ritiene di fissare equitativamente in euro
1000,00
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma, addì 9 luglio 2015

4.2 Smesta
lk è, altresì, il secondo motivo di
doglianza. A fronte, infatti di una motivazione lodevolmente diffusa
ed esaustiva con la quale il tribunale ha valorizzato la genericità
della istanza terapeutica proposta dall’interessato, le risultanze delle
relazioni sanitarie attestanti il suo buon stato di salute, gli esiti
dell’osservazione carceraria nel senso della necessità di ulteriori
periodi di osservazione intra moenia, la comprovata pericolosità
sociale del detenuto, desunta dai reati in espiazione, da quelli sub
iudice, dall’inserimento dell’interessato nella famiglia all’apice
dell’omonimo clan malavitoso da anni segnalato per la sua
operatività nella zona di Vibo Valentia e dall’assenza di
atteggiamenti di revisione critica del suo passato criminale, il
ricorrente oppone generiche considerazioni sul suo stato di salute,
apoditticamente definito grave ed abbisognevole di un programma
terapeutico, altrettanto apodittiche considerazione su un suo
presunto pentimento per le condotte in espiazione, la idoneità,
ancora una volta genericamente affermata, della documentazione
depositata per l’accoglimento della domanda.

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