Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35872 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35872 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ORTOLANI GRAZIANO N. IL 18/10/1968
avverso la sentenza n. 1997/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 25/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

ORTOLANI Graziano ricorre contro la sentenza d’appello specifica-

ta in epigrafe, che confermava la di lui condanna per i reati previsti dagli artt. 337 e
582-585 cod. pen., e denuncia mancanza di motivazione sul motivo d’appello con cui
chiedeva la derubricazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale in quello di mi-

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-

gnata, nel passaggio in cui argomenta che l’imputato usò violenza e minaccia contro i
carabinieri intervenuti per sedare una lite al fine di opporsi alla loro azione, ha esattamente delineato la figura criminosa descritta dall’art. 337 cod.pen., implicitamente disattendendo la richiesta subordinata della derubricazione in altro reato.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2014.

naccia aggravata.

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