Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35871 del 23/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35871 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIZZO SALVATORE N. IL 29/09/1968
avverso la sentenza n. 4344/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 18/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;
Data Udienza: 23/04/2013
Pizzo Salvatore
N.R.G. 34259/2012
Considerato che:
L’Avvocato Giuseppe Minà — quale difensore di Pizzo Salvatore ricorre avverso la sentenza, in data 18.06.2012, della Corte di Appello di
era stato condannato — per il reato di truffa – alla pena di mesi 6 di reclusione
ed € 60,00 di multa, sostituendo la pena detentiva con la corrispondente
pena pecuniaria di € 6.840,00; e, chiedendone l’annullamento, osserva
genericamente che l’attività istruttoria non ha consentito di “dimostrare quali
siano stati gli artifizi tali da influire sulla volontà del soggetto passivo
inducendolo in errore, né vi è prova adeguata del dolo né si è tenuto conto
delle difficoltà dell’imputato a raggiungere lo studio del perito presso il quale
doveva rilasciare saggio grafico”.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’ad. 581, lett. c), in
relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal Giudice
di merito, che non risultano viziate da illogicità manifeste e sono esaustive
avendo risposto correttamente a tutte le doglianze contenute nell’appello e
avendo ben evidenziato le ragioni per le quali ritiene pienamente provata la
penale responsabilità dell’imputato (dichiarazioni della P.O., ritenuta credibile
con motivazione incensurabile; riscontri che corroborano tali dichiarazioni;
l’imputato con varie scuse non ha rilasciato il saggio grafico; accertamento
del Perito che esclude che i documenti in esame siano stati sottoscritti dalla
P.O.). Nel ricorso, invece, si afferma solo quanto sopra riportato. Questa
Corte ha stabilito, in proposito, che la mancanza nell’atto di impugnazione
dei requisiti prescritti dall’ad. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo
grado di giudizio e a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la
possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità (Sez. 1, Sentenza n. 5044 del 22/04/1997 Ud. – dep.
29/05/1997 – Rv. 207648; Sez. 3, Sentenza n. 35492 del 06/07/2007 Ud. dep. 25/09/2007 – Rv. 237596).
Palermo confermativa della sentenza di primo grado con la quale l’imputato
Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 23/04/2013
Il Consigliere estensore
Dottor Adriano lasillo
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colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.