Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35871 del 09/07/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35871 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SALATINO GIUSEPPE N. IL 25/08/1960
avverso l’ordinanza n. 5779/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 27/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/s~ le conclusioni del PG Dott.
(Zy2—-<-- /1 Uditi difensor Avv.; ; ( Data Udienza: 09/07/2015 La Corte osserva in fatto ed in diritto: 1. Con ordinanza del 27 maggio 2014 il Tribunale di sorveglianza
di Roma rigettava l'istanza proposta da Salatino Giuseppe per la
concessione delle misura alternativa dell'affidamento in prova al
servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 0.P, ovvero della detenzione
domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter 0.P., in relazione ad una
condanna alla pena di mesi cinque e giorni 10 di reclusione per il
reato di cui all'art. 497-bis c.p., condanna la cui esecuzione (pena
residua da espiare pari a mesi cinque e giorni otto di reclusione) è
stata sospesa ai sensi dell'art. 656 c.p.p., co. 5.
A sostegno della decisione il tribunale, dopo aver genericamente
richiamato pregresse condanne per violazioni in materia di sostanze
stupefacenti ed altro risalenti al 1988, 1989, opponeva la
irreperibilità del condannato, da tempo stabilitosi in Germania e la
considerazione che la reperibilità dell'interessato è condizione
indispensabile per l'applicazione delle misure alternative richieste.
2. Propone ricorso per cassazione, il Salatino, personalmente,
sviluppando tre motivi di impugnazione.
2.1 Denuncia il ricorrente col primo di essi violazione di legge in
ordine alla ritenuta sua irreperibilità, fondata sulla sola circostanza,
della sua residenza in Germania ove si è da tempo stabilito,
circostanza certamente non illegittima, comunicata al tribunale dal
difensore di fiducia ed attestata da una serie di documenti della
pubblica amministrazione esibiti puntualmente; a parte ciò con
l'istanza rigettata è stata depositata la elezione di domicilio presso il
difensore di fiducia ed è stata indicata la località ed il luogo ove
eseguire la misura alternativa, con la dichiarazione di ospitalità
della persona, legata da vincoli di affinità, proprietaria dell'alloggio
a ciò destinato.
Col secondo e col terzo motivo di doglianza denuncia il ricorrente,
rispettivamente, la violazione della disciplina sulla detenzione
domiciliare dappoichè verificata la idoneità della indicazione al
riguardo data dall'interessato in epoca successiva all'udienza, e la
violazione in tema di c.d. "porte girevoli" perché impostogli,
sostanzialmente, l'attesa in carcere dell'esito della sua domanda, in
tal modo resa del tutto vana.
3. Il P.G in sede, con motivata requisitoria scritta, ha concluso per
l'annullamento dell'ordinanza impugnata dappoichè non rilevante,
1 nella fattispecie, la presenza o meno dell'istante sul territorio
nazionale, come da insegnamento della suprema corte.
4. La doglianza è fondata. La motivazione del provvedimento
impugnato risulta in effetti gravemente insufficiente ed in palese
violazione dell'insegnamento di questa corte di legittimità, di guisa
che l'ordinanza in scrutinio deve essere annullata con rinvio per
nuovo esame. Deve essere preliminarmente rammentato che, in tema di
affidamento in prova al servizio sociale ovvero di detenzione
domiciliare, non ha alcun rilievo l'attualità della presenza del
condannato in Italia al momento della domanda, in quanto si deve
comunque verificare in concreto se la prova, una volta accertata la
sussistenza dei presupposti di legge, possa o meno avere regolare
svolgimento nel territorio nazionale (in riferimento alla ipotesi
dell'affidamento in prova: Sez. l", Sentenza n. 29655 del
17/6/2003, De Vivo, Rv. 226139 e, più di recente: Sez. l", n. 43390
del 22/9/2014, rv. 260722).
Appare poi utile richiamare il disposto dell'art. 677 c.p.p., comma 2,
che prevede l'obbligo per il condannato, non detenuto, interessato a
una misura alternativa, di "fare la dichiarazione o l'elezione di
domicilio" con la domanda con la quale chiede detta misura. Ciò
premesso, deve rilevarsi che, nella fattispecie, l'interessato: a) ha
comprovato, con una messe copiosa di documenti rilasciati dalla
pubblica amministrazione tedesca, di vivere stabilmente in
Germania, dove lavora, b) ha eseguito regolarmente la elezione di
domicilio presso un difensore di fiducia, c) ha indicato l'abitazione
del fratello con allegata disponibilità della cognata, proprietaria
dell'abitazione, come luogo per eseguire la misura della detenzione
domiciliare.
A fronte di siffatto quadro giuridico-fattuale deve ritenersi pertanto
del tutto travisato il giudizio del giudice territoriale circa la
irreperibilità dell'istante, viceversa reperibile di fatto e, soprattutto,
processualmente, ed errato in diritto l'argomento secondo cui,
risultare domiciliato all'estero per le proprie esigenze di vita
quotidiana, integri motivo ostativo alla concessione di una misura
alternativa al carcere in costanza di ogni altro requisito idoneo a
renderla praticabile.
5. L'ordinanza impugnata va, in conclusione, annullata con rinvio al
Tribunale di sorveglianza di Roma affinchè provveda a nuovo
2 esame della istanza proposta dal ricorrente alla luce delle
considerazioni e dei principi innanzi esposti.
P. T. M.
la Corte, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di sorveglianza di Roma. Il cons. est. Così deciso in Roma, addì 9 luglio 2015