Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35871 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35871 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SALATINO GIUSEPPE N. IL 25/08/1960
avverso l’ordinanza n. 5779/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 27/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/s~ le conclusioni del PG Dott.
(Zy2—-<-- /1 Uditi difensor Avv.; ; ( Data Udienza: 09/07/2015 La Corte osserva in fatto ed in diritto: 1. Con ordinanza del 27 maggio 2014 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza proposta da Salatino Giuseppe per la concessione delle misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 0.P, ovvero della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter 0.P., in relazione ad una condanna alla pena di mesi cinque e giorni 10 di reclusione per il reato di cui all'art. 497-bis c.p., condanna la cui esecuzione (pena residua da espiare pari a mesi cinque e giorni otto di reclusione) è stata sospesa ai sensi dell'art. 656 c.p.p., co. 5. A sostegno della decisione il tribunale, dopo aver genericamente richiamato pregresse condanne per violazioni in materia di sostanze stupefacenti ed altro risalenti al 1988, 1989, opponeva la irreperibilità del condannato, da tempo stabilitosi in Germania e la considerazione che la reperibilità dell'interessato è condizione indispensabile per l'applicazione delle misure alternative richieste. 2. Propone ricorso per cassazione, il Salatino, personalmente, sviluppando tre motivi di impugnazione. 2.1 Denuncia il ricorrente col primo di essi violazione di legge in ordine alla ritenuta sua irreperibilità, fondata sulla sola circostanza, della sua residenza in Germania ove si è da tempo stabilito, circostanza certamente non illegittima, comunicata al tribunale dal difensore di fiducia ed attestata da una serie di documenti della pubblica amministrazione esibiti puntualmente; a parte ciò con l'istanza rigettata è stata depositata la elezione di domicilio presso il difensore di fiducia ed è stata indicata la località ed il luogo ove eseguire la misura alternativa, con la dichiarazione di ospitalità della persona, legata da vincoli di affinità, proprietaria dell'alloggio a ciò destinato. Col secondo e col terzo motivo di doglianza denuncia il ricorrente, rispettivamente, la violazione della disciplina sulla detenzione domiciliare dappoichè verificata la idoneità della indicazione al riguardo data dall'interessato in epoca successiva all'udienza, e la violazione in tema di c.d. "porte girevoli" perché impostogli, sostanzialmente, l'attesa in carcere dell'esito della sua domanda, in tal modo resa del tutto vana. 3. Il P.G in sede, con motivata requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata dappoichè non rilevante, 1 nella fattispecie, la presenza o meno dell'istante sul territorio nazionale, come da insegnamento della suprema corte. 4. La doglianza è fondata. La motivazione del provvedimento impugnato risulta in effetti gravemente insufficiente ed in palese violazione dell'insegnamento di questa corte di legittimità, di guisa che l'ordinanza in scrutinio deve essere annullata con rinvio per nuovo esame. Deve essere preliminarmente rammentato che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale ovvero di detenzione domiciliare, non ha alcun rilievo l'attualità della presenza del condannato in Italia al momento della domanda, in quanto si deve comunque verificare in concreto se la prova, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge, possa o meno avere regolare svolgimento nel territorio nazionale (in riferimento alla ipotesi dell'affidamento in prova: Sez. l", Sentenza n. 29655 del 17/6/2003, De Vivo, Rv. 226139 e, più di recente: Sez. l", n. 43390 del 22/9/2014, rv. 260722). Appare poi utile richiamare il disposto dell'art. 677 c.p.p., comma 2, che prevede l'obbligo per il condannato, non detenuto, interessato a una misura alternativa, di "fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio" con la domanda con la quale chiede detta misura. Ciò premesso, deve rilevarsi che, nella fattispecie, l'interessato: a) ha comprovato, con una messe copiosa di documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione tedesca, di vivere stabilmente in Germania, dove lavora, b) ha eseguito regolarmente la elezione di domicilio presso un difensore di fiducia, c) ha indicato l'abitazione del fratello con allegata disponibilità della cognata, proprietaria dell'abitazione, come luogo per eseguire la misura della detenzione domiciliare. A fronte di siffatto quadro giuridico-fattuale deve ritenersi pertanto del tutto travisato il giudizio del giudice territoriale circa la irreperibilità dell'istante, viceversa reperibile di fatto e, soprattutto, processualmente, ed errato in diritto l'argomento secondo cui, risultare domiciliato all'estero per le proprie esigenze di vita quotidiana, integri motivo ostativo alla concessione di una misura alternativa al carcere in costanza di ogni altro requisito idoneo a renderla praticabile. 5. L'ordinanza impugnata va, in conclusione, annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma affinchè provveda a nuovo 2 esame della istanza proposta dal ricorrente alla luce delle considerazioni e dei principi innanzi esposti. P. T. M. la Corte, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma. Il cons. est. Così deciso in Roma, addì 9 luglio 2015

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