Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35870 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35870 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SERRA ROBERTO N. IL 23/07/1958
avverso la sentenza n. 41/2010 CORTE APPELLO di MESSINA, del
13/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 25/06/2014

RG.53065_2013

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Serra Roberto
con atto a firma del difensore
avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per esercizio arbitrario
delle prove ragioni;
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rilevato che con tale ricorso si deduce violazione e vizio di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
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ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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