Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35870 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35870 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAFTEI GIANI IULIAN N. IL 23/12/1978
avverso la sentenza n. 3694/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
24/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

Data Udienza: 23/04/2013

Maftei Giani lulian
N.R.G. 34252/2012

Considerato che:
L’Avvocato Elisabetta Angeleri — quale difensore di Maftei Giani lulian ricorre avverso la sentenza, in data 24.02.2012, della Corte di Appello di

stato condannato — per i reati di rapina aggravata e tentato furto aggravato in
concorso – alla pena di anni 3 di reclusione ed € 800,00 di multa; e,
chiedendone l’annullamento, osserva genericamente che il giudice di merito
ha omesso di valutare l’attendibilità del chiamante in correità.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in
relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal Giudice
di merito, che non risultano viziate da illogicità manifeste e sono esaustive
avendo risposto correttamente a tutte le doglianze contenute nell’appello e
avendo ben evidenziato le ragioni per le quali ritiene credibile il chiamante in
correità e indicando anche i riscontri acquisiti (si veda l’ampia e condivisa
motivazione sul punto alle pagine da 7 a 10 dell’impugnata sentenza). Nel
ricorso, invece, si afferma solo che “la Corte di appello ha omesso di valutare
l’attendibilità del coimputato che ha chiamato in causa il ricorrente odierno
dando solo una sommaria esposizione delle dichiarazioni da queste rese.
Appare violato il canone ermeneutico di cui all’art. 192 del cod. proc. penale”.

Questa Corte ha stabilito, in proposito, che la mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo
ad introdurre il nuovo grado di giudizio e a produrre, quindi, quegli effetti
cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla
dichiarazione di inammissibilità (Sez. 1, Sentenza n. 5044 del 22/04/1997
Ud. – dep. 29/05/1997 – Rv. 207648; Sez. 3, Sentenza n. 35492 del
06/07/2007 Ud. – dep. 25/09/2007 – Rv. 237596).
Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in

Torino confermativa della sentenza di primo grado con la quale l’imputato era

favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 23/04/2013

spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa

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