Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35870 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35870 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NDIAYE CHEIKH AHMED TIDIANE N. IL 08/11/1983
avverso l’ordinanza n. 264/2013 TRIBUNALE di LUCCA, del
07/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
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LOCATELLI;
lettets.entite-le conclusioni del PG Dott. Poractp-cxt- 4 -1.114A0~:
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Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 09/07/2015

RITENUTO IN FATTO
Il difensore di Ndiaye Cheikh

presentava istanza con la quale

chiedeva di dichiarare non esecutiva la sentenza emessa il 18.5.2010 dal
Tribunale di Lucca di condanna alla pena di anni uno e mesi due di
reclusione ed euro 800 di multa per i reati previsti dagli artt.
477,482,474, 648 cod.pen. e 116 cod.strada; in subordine chiedeva la
restituzione nel termine per impugnare, non avendo avuto conoscenza
della sentenza di cui aveva notizia soltanto al momento della notificazione

Con ordinanza del 7.10.2014 il Tribunale di Lucca

, in funzione di

giudice dell’esecuzione, rigetta la richiesta osservando che l’estratto
contumaciale della sentenza di condanna era stato notificato al domicilio
dichiarato dall’imputato, oltre che presso il difensore di fiducia.
Avverso l’ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione per
i seguenti motivi:violazione degli artt.161,171 e 670 cod.proc.pen. in
ordine alla notifica dell’estratto contumaciale effettuato per compiuta
giacenza in via Prè 55/4, mentre il ricorrente aveva dichiarato il domicilio
in via Prè 55/4/A; erronea applicazione dell’art.175 cod.proc.pen. atteso
che il ricorrente aveva dedotto una incolpevole ” sconoscenza” dello
specifico provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato
1.Dal verbale di udienza risulta che il ricorrente ha espressamente
eccepito l’erronea notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza
all’indirizzo di Genova via Prè 55/4, a fronte di una dichiarazione di
domicilio effettuata dall’imputato in Genova via Prè 55/4/A.
La specifica censura non è stata esaminata dal giudice
dell’esecuzione, che non ha compiuto alcun accertamento ( consentito
dall’art.666 comma 5 cod.proc.pen. ) al fine di verificare se si tratta di
due numeri civici diversi, ed ha allegato una avvenuta notificazione
dell’estratto contumaciale al difensore di fiducia non risultante agli atti,
contenenti la sola notificazione presso il domicilio dichiarato dall’imputato
effettuata a mezzo posta con attestazione di deposito del plico presso
l’ufficio postale.

dell’ordine di carcerazione in data 31.7.2013.

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per
nuovo esame al giudice dell’esecuzione, il quale, in caso di eventuale
accertamento positivo della notificazione dell’estratto contumaciale
presso il domicilio dichiarato dal condannato, procederà anche all’esame
della richiesta subordinata di restituzione nel termine per impugnare,
valutando anche il profilo della tempestività dell’istanza ai sensi del
previgente art. 175 comma 2 bis cod.proc.pen.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale
di Lucca.
Così deciso il 9.7.2015

P.Q.M.

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