Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3587 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3587 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAPIC JOSIP N. IL 28/08/1953
avverso l’ordinanza n. 245/2015 TRIB. LIBERTA’ di ANCONA, del
10/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
en

Uditi di nsor Avv.;

Data Udienza: 18/11/2015

sentito il PG in persona del sost.proc. gen. dott. G. Di Leo, che ha chiesto rigettarsi il ricorso,
sentito il difensore avv. D. Terpin, che ha illustrato il ricorso e ne ha chiesto raccoglimento
RITENUTO IN FATTO

2. Il Papic è indagato con riferimento al delitto di cui agli artt. 48-479, 416 cp, 46 D.
Lsvo 504/1995, 73 e 81 I. 907/1942 8 D. Lsvo 74/2000 per avere concorso, operando
nell’ambito di una costituita associazione criminale, alla apparente esportazione di tabacchi,
eludendo il pagamento di diritti di confine, ottenendo la emissione di bollette doganali
ideologicamente false, e per aver tenuto altre condotte dettagliatamente esposte nel capo di
provvisoria imputazione.
3. Con il ricorso, il difensore deduce violazione dell’art. 299 comma III ter ultimo
periodo cpp, atteso che il GIP erroneamente non ha ritenuto la sussistenza del “fatto nuovo”
negli atti prodotti della difesa e non ha conseguentemente proceduto a nuovo interrogatorio
dell’indagato. Invero, si era in precedenza ritenuto che le società ucraine, apparenti
destinatarie dei tabacchi, fossero – in realtà – inesistenti. Ciò sulla base di una non veritiera
comunicazione proveniente dalle autorità di quel paese. La nuova produzione documentale,
viceversa, ha permesso di accertare la effettiva esistenza della TALOS e della SETAR in
territorio ucraino. Al proposito non è condivisibile quanto sostenuto dal TdR, il quale ha
affermato che le società destinatarie, nel capo di imputazione, erano indicate,
alternativamente, come inesistenti, ovvero inconsapevoli delle operazioni di esportazione delle
merci delle quali figuravano destinatarie. Invero, lo stesso GIP ha distinto i casi di inesistenza,
da quelli di pretesa inconsapevolezza. Ebbene la TALOS e la SETAR furono erroneamente
ritenute inesistenti.
4. È pervenuta (ieri) “memoria integrativa” da parte del difensore con la quale si illustra
la insussistenza di esigenze cautelari, con particolare riferimento al pericolo di fuga, atteso che
i pretesi contatti internazionali del Papic non sarebbero affatto radicati in quegli Stati nei quali
si troverebbero le pretese “società fantasma”, ma in altri Stati, anche extraeuropei ed atteso
inoltre che il ricorrente, dopo la sua scarcerazione e la sottoposizione agli obblighi, avrebbe
ben potuto, se solo lo avesse voluto fuggire in Slovenia, il cui confine con l’Italia, come è noto
dista solo pochi km da Trieste. Per altro, non è affatto emerso che il Papic sarebbe
sistematicamente dedito al crimine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita di essere rigettA ricorrente va condannato alle spese del grado.
2. Invero, se pur rispondenti al vero, le considerazioni del ricorrente appaiono prive di
rilievo. Il ricorso quindi appare affetto da genericità. Infatti: se pur la TALOS e la SETAR,
contrariamente da quanto, in un primo tempo, affermato dalle autorità ucraine, sono soggetti
giuridici effettivamente esistenti, resta il fatto che altre società, apparenti destinatarie dei
tabacchi in fittizia uscita dal territorio nazionale (BUSINESS MARKET, I.M. ROSCON), vengono
tuttora considerate come inesistenti (né lo stesso ricorrente sembra negarlo), di talché la
alternativa contestazione non ha affatto perso il suo significato e la sua incidenza.

1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe, il TdR di Ancona ha rigettato l’appello avverso il
provvedimento del GIP del medesimo tribunale che non aveva accolto la richiesta di revoca
della disposta misura cautelare a carico di Papic Josip, ritenendo non mutato il quadro
probatorio.

3. La c.d. “memoria integrativa” va correttamente qualificata come “motivi nuovi”. Essi
tuttavia non possono esser presi in considerazione, sia per il mancato rispetto del termine di
cui all’art. 611 cpp, sia perché in essi si fa, come premesso, questione di esigenze cautelari,
argomento non affrontato con i motivi principali.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Il presidente –

Gennaro Marasca

Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 18 novembre 2015

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