Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35869 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35869 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO ARMANDO N. IL 14/09/1960
avverso la sentenza n. 381/2010 CORTE APPELLO di MESSINA, del
22/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 25/06/2014

RG.53036_2013
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Russo Armando
personalmente avverso la
sentenza sopra indicata che lo condannava per esercizio arbitrario delle pjarie
ragioni;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica màtivazioiìe dell „Pf”‘
Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

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