Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35869 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35869 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PETTINATO GIUSEPPE N. IL 21/03/1958
avverso la sentenza n. 544/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
20/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

i

a

Data Udienza: 23/04/2013

Pettinato Giuseppe
N.R.G. 34245/2012

Considerato che:
L’Avvocato Vittorio Pesavento quale difensore di Pettinato Giuseppe ricorre avverso la sentenza, in data 20.06.2012, della Corte di Appello di

stato condannato — per il reato di sostituzione di persona e truffa – alla pena
di anni 1 di reclusione ed € 400,00 di multa; e, chiedendone l’annullamento,
osserva genericamente che vi sarebbe carenza di motivazione con riguardo
alla ritenuta penale responsabilità dell’imputato e alla congruità della pena.
Si deve preliminarmente rilevare che l’appello riguardava solo il
trattamento sanzionatorio (richiesta di attenuanti generiche prevalenti e
riduzione della pena). Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art.
581, lett. c), in relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni
svolte dal Giudice di merito, che non risultano viziate da illogicità manifeste e
sono esaustive avendo risposto correttamente a tutte le doglianze contenute
nell’appello e avendo ben evidenziato le ragioni per le quali ritiene il
trattamento sanzionatorio corretto; nel ricorso, invece, si afferma solo che la
Corte di appello non ha considerato “quanto rappresentato in udienza sia
sotto il profilo della responsabilità penale che in ordine alla quantificazione
della pena” e quindi la motivazione sarebbe apparente. Questa Corte ha

stabilito, in proposito, che la mancanza nell’atto di impugnazione dei
requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo
grado di giudizio e a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la
possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità (Sez. 1, Sentenza n. 5044 del 22/04/1997 Ud. – dep.
29/05/1997 – Rv. 207648; Sez. 3, Sentenza n. 35492 del 06/07/2007 Ud. dep. 25/09/2007 – Rv. 237596).
Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in

Torino confermativa della sentenza di primo grado con la quale l’imputato era

favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 23/04/2013

Il Consigliere estensore
Dottor Adriano lasillo
132Z—

Il P sidente
•i Esposito

spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa

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