Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35869 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35869 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASSIA SEBASTIANO N. IL 15/10/1987
avverso l’ordinanza n. 128/2013 TRIBUNALE di SIRACUSA, del
11/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/s ite le conclusioni del PG Dott. pip

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Uditi difens Avv.;

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Data Udienza: 09/07/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Siracusa, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava le richieste avanzate da Cassia Sebastiano.
Cassia aveva chiesto la revoca della sentenza di condanna emessa dallo
stesso Tribunale il 20/5/2011 per i delitti di cui agli artt. 81 cpv e 110 cod. pen.
e 73, commi 1 e 1 bis e 80, lett. b) d.P.R. 309 del 1990 (illecita detenzione e
cessione a terzi di cocaina e hashish da aprile a luglio 2007) per essere già stato

di cessione di hashish 1’11/11/2007.
Il Tribunale osservava che le condotte non erano state poste in essere nella
stessa congiuntura spazio temporale, cosicché non poteva ritenersi sussistente il
denunciato ne bis in idem.

Cassia aveva, altresì, proposto istanza subordinata di riconoscimento della
continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze; il Tribunale rigettava
anche tale istanza, ritenendo mancante un unitario progetto criminale, vale a
dire la consapevolezza e la volontà di avere deliberato la commissione di
condotte delittuose finalizzate al conseguimento di un obiettivo unitario
sufficientemente delineato.

2. Ricorre per cassazione Sebastiano Cassia, deducendo violazione di legge
e vizio di motivazione e riservando la presentazione dei motivi al difensore.

3. Ricorre per cassazione anche il difensore di Sebastiano Cassia avverso il
rigetto dell’istanza di continuazione, deducendo vizio di motivazione.
Il Tribunale aveva ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento
della continuazione, senza fornire motivazione alla decisione e senza scendere
all’analisi delle caratteristiche oggettive e soggettive del caso concreto. Eppure il
Tribunale aveva dato atto che si trattava di due cessioni di hashish in un periodo
coevo.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

4.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per

l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Secondo il Procuratore,
l’ordinanza, in sostanza, è priva di motivazione e indica come necessario, con un
errore di diritto, un “quid pluris psicologico”.

2

condannato con sentenza del 17/6/2008, avente ad oggetto un singolo episodio

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.

Il Tribunale di Siracusa fonda la decisione di rigetto dell’istanza subordinata
di riconoscimento della continuazione sull’esatto concetto di continuazione che
emerge dal testo dell’art. 81 cpv. cod. pen.: in effetti, questa Corte ha
costantemente affermato che l’unicità del disegno criminoso presuppone

nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta
previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano
significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle
condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008 – dep. 16/04/2009,
Di Maria, Rv. 243632); quindi l’identità del disegno criminoso deve essere
negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale
tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da
escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece,
l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello
cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 – dep.
14/11/2012, Natali e altro, Rv. 254793).

Pur partendo da tale corretta base di partenza, il Tribunale erra
nell’argomentare il rigetto dell’istanza, quando richiede “un

quid plurís che

interessa la sfera psicologica dell’agente … che nel concreto non è possibile
ravvisare”: il Tribunale, cioè, fa riferimento ad una prova impossibile, quella di
leggere la mente dell’agente al fine di verificare se egli aveva “la consapevolezza

e volontà di avere programmato e deliberato la commissione di condotte
delittuose finalizzate al conseguimento di un obiettivo unitario sufficientemente
delineato”.
Poiché i pensieri sono insondabili, la prova del medesimo disegno criminoso
– come già premesso – si ricava da indici esteriori che l’esperienza mostra essere
significativi del dato progettuale sottostante.

Il Tribunale fa menzione di due di essi: l’identità delle modalità esecutive
delle diverse condotte illecite e la prossimità/contiguità cronologica delle stesse
dato, quest’ul

P’ e ,

discutibile enuto conto della dist~-d—di quattro ..- i tra i

eati, io – novem • — 2007; afferma, però, che essi non sono sufficienti, ma
non spiega perché: quindi, come osserva il Procuratore Generale, con una
sostanziale assenza di motivazione ovvero, come rileva il ricorrente, senza

3

l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti

scendere all’analisi concreta delle due fattispecie giudicate con le diverse
sentenze, al fine di comprendere se quell’episodio singolo di spaccio di hashish
del novembre 2007 poteva o meno essere considerato la manifestazione di
quella attività più grave e complessa posta in essere – secondo l’imputazione per quattro mesi poco tempo prima (aprile – luglio 2007).

2. L’annullamento qui disposto, quindi, non comporta come inevitabile il
riconoscimento della continuazione chiesto da Cassia: piuttosto, indica al giudice

esteriori disponibili al fine di accertare la sussistenza di un medesimo disegno
criminoso e del concreto svolgersi delle condotte, come risultanti dalle sentenze
di condanna.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Siracusa.

Così deciso il 9 luglio 2015

Il Consigliere estensore

di merito la necessità di un criterio di valutazione fondato sull’analisi degli indici

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