Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35868 del 08/06/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 35868 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tarantino Simone, nato a Bagheria (Pa) il 2/9/1972

avverso la sentenza del 10/12/2014 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo dichiararsi
inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10/12/2014, il Tribunale di Palermo dichiarava Simone
Tarantino colpevole della contravvenzione di cui agli artt. 5, lett. b), 6, I. 30
aprile 1962, n. 283 e lo condannava alla pena di mille euro di ammenda; allo
stesso era contestato di aver detenuto per la vendita alimenti in cattivo stato di
conservazione.
2. Propone ricorso per cassazione il Tarantino, personalmente, deducendo i
seguenti motivi:

Data Udienza: 08/06/2016

- contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale
avrebbe affermato la responsabilità dell’imputato pur mancando qualsivoglia
prova in ordine al fatto che i gamberoni in esame fossero detenuti al fine di
vendita; anzi, con evidente salto logico ed in assenza di riscontri, il Giudice
avrebbe addirittura sostenuto che la merce fosse già esposta in vendita;
– mancanza di motivazione in ordine alle circostanze attenuanti generiche ed
alla sospensione condizionale della pena, pur richieste in sede di conclusioni
(motivi nn. 2-3).

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Con riguardo alla prima doglianza, occorre innanzitutto ribadire che il
controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza
strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logicoargomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione delle vicende (tra le varie, Sez. 3, n. 46526 del
28/10/2015, Cargnello, Rv. 265402; Sez. 3, n. 26505 del 20/5/2015, Bruzzaniti
ed altri, Rv. 264396). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte
in forza del quale l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606,
comma 1, lett e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore
tale da risultare percepibile ictu ()culi; ciò in quanto l’indagine di legittimità sul
discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il
sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del
legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez.
U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).
In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla
ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del Giudice di merito, ma è limitato
alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo rendono
insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo
hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o
di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine
giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e
altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv,
251760).
4. Se questa, dunque, è l’ottica ermeneutica nella quale deve svolgersi il
giudizio della Suprema Corte, le censure che il ricorrente muove al
provvedimento impugnato con il primo motivo si evidenziano come
inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di un vizio motivazionale e di una

CONSIDERATO IN DIRITTO

violazione di legge, lo stesso di fatto invoca una nuova ed alternativa lettura
delle medesime risultanze istruttorie già esaminate dal Giudice di merito (in
specie le deposizioni, analiticamente riportate nel gravame), sollecitandone una
valutazione diversa e più favorevole.
Il che, come riportato, non è consentito.
La doglianza in esame, inoltre, oblitera del tutto che la circostanza in fatto
contestata – detenzione a fine di vendita – è stata riconosciuta dal Tribunale in
forza di una motivazione adeguata, logica e fondata su oggettivi elementi. In

scongelare 25 chili di gamberi, scaricati da un furgone che riportava il logo della
ditta Sorrentino, e senza alcun documento attinente alla vendita o all’acquisto
della merce stessa; quel che non è possibile porre in discussione in questa sede,
attraverso un nuovo esame delle risultanze istruttorie acquisite, come invece
richiede il ricorrente.
5. Alle medesime conclusioni, poi, perviene la Corte con riguardo al secondo
e terzo motivo, da trattare congiuntamente.
Ed invero, come da lettura del verbale dell’udienza del 10/12/2014 – che il
Collegio ha legittimante eseguito, attesa la natura della doglianza – il difensore
del Tarantino, in sede di conclusioni, aveva richiesto l’assoluzione degli imputati
(il ricorrente e Sorrentino Stefania) e, in subordine, il minimo della pena «con
benefici»; orbene, rileva il Collegio che quest’ultima istanza – asseritamente
volta al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della
sospensione condizionale della pena – risulta del tutto priva di argomento,
proposta in termini generici ed in nulla esplicativa delle ragioni che avrebbero
dovuto indurre il Giudice ad accedere ai benefici invocati.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 1.500,00.

3

particolare, presso il mercato ittico di Palermo, il Tarantino era stato sorpreso a

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 giugno 2016

Il Presidente

onsigliere estensore

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