Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35867 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35867 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TANONI VILMA N. IL 25/05/1946
avverso la sentenza n. 642/2006 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
31/01/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

Data Udienza: 23/04/2013

Tanoni Vilma
N.R.G. 34109/2012

Considerato che:
L’Avvocato Giancarlo De Marco — quale difensore di Tanoni Vilma ricorre avverso la sentenza, in data 31.01.2011, della Corte di Appello di

rapina e lesioni personali — dichiarò il non doversi procedere per prescrizione
in relazione al reato di lesioni e rideterminò, quindi, la pena in anni 2 di
reclusione ed € 400,00 di multa e, chiedendone l’annullamento, osserva
genericamente che vi sarebbe carenza di motivazione sulla congruità della
pena e sulla ritenuta penale responsabilità.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in
relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice
di secondo grado, che non risultano viziate da illogicità manifeste e sono
esaustive avendo risposto correttamente a tutte le doglianze contenute
nell’appello e in particolare avendo ben evidenziato le ragioni per le quali
ritiene pienamente provata la penale responsabilità della Tanoni (esito
ricognizione personale e quanto accertato dalla P.G.; d’altronde lo stesso
difensore riconosce la validità della motivazione, ma si lamenta per l’omessa
motivazione in relazione a ricostruzioni alternative prospettate nell’appello) e
perchè ritiene congrua la pena. La Corte di appello ha, invero, ben
evidenziato gli elementi di cui ha tenuto conto ai fini dell’individuazione della
pena. In proposito questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio —
condiviso dal Collegio – che la determinazione della misura della pena tra il
minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del
giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato
globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (precedenti penali
specifici di persona dichiarata delinquente abituale e sottoposta alla misura di
sicurezza di cui all’art. 216 del c.p.; Sez. 4, Sentenza n. 41702 del
20/09/2004 Ud. – dep. 26/10/2004 – Rv. 230278).
Si osserva, in proposito, che le valutazioni di merito sono insindacabili
nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia
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conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici,

L’Aquila, che in riforma della sentenza di condanna – per i reati di tentata

come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina,
214794).
A fronte di quanto sopra la ricorrente — come si è già sopra detto contrappone solo generiche contestazioni, che non tengono conto delle
argomentazioni della Corte di appello. Questa Corte Suprema ha stabilito, in
proposito, che la mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti

motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio e a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di
emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità. (Cass.
pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648).
Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 23/04/2013

prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei

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