Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35867 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35867 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAMMOLITI DOMENICO N. IL 22/01/1987
avverso il decreto n. 17/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
17/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ; CA wiroLL-0
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/07/2015

RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 30.10.2013 il Tribunale di Aosta applicava a
Mammoliti Domenico la misura di prevenzione della sorveglianza speciale
di pubblica sicurezza per la durata di anni tre.
Con decreto del 17.4.2014 la Corte di appello di Torino confermava
la misura di prevenzione applicata dal Tribunale.
Avverso il decreto il difensore ricorre per inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale, formulando le seguenti concrete censure:

natura presuntiva ed apodittica dell’assunto secondo cui la pericolosità
sociale è determinata dall’appartenenza ad un gruppo criminale e che
essa non sia scemata a seguito del decorso del tempo ed ancora di più
dal periodo trascorso in custodia cautelare in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi
consentiti.
Occorre premettere che, a norma dell’art.4 comma 11 legge n.1423
del 1956 , il ricorso per cassazione contro il provvedimento della Corte di
appello in materia di applicazione di misure di prevenzione è ammesso
esclusivamente per violazione di legge.
La Corte di appello ha confermato il giudizio di attuale pericolosità del
proposto sulla base delle risultanze del procedimento penale a carico di
numerosi imputati tra i quali Mammoliti Domenico, raggiunto da
ordinanza di custodia in carcere del 19.6.2013 per i reati di estorsione
aggravata dalle modalità mafiose e di incendio doloso ugualmente
aggravato ai sensi dell’art.7 legge n.203 del 1991, con richiesta di rinvio
a giudizio formulata in data 16.4.2014.
Le censure che il ricorrente intitola, genericamente, quale
“inosservanza ed erronea appli,cazione della legge penale”, in realtà non
individuano alcuna specifica violazione di una norma penale sostanziale o
di una norma processuale presidiata dalla sanzione della nullità,
inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; al contrario esse introducono
rilievi sulla pretesa natura “apodittica” del provvedimento impugnato,
astrattamente riconducibile all’area del vizio di motivazione non
costituente causa di ricorso per cassazione in materia di prevenzione,

dal decreto nulla emerge sulla attuale pericolosità sociale del prevenuto;

ovvero prospettano apprezzamenti fattuali alternativi esclusi in via
generale nel giudizio di legittimità.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.

al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.
Così deciso il 9.7.2015.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

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