Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35865 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35865 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ISIDORO EUGENIO N. IL 26/03/1974
COFFA FRANCESCO N. IL 23/11/1981
avverso la sentenza n. 1662/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
13/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 25/06/2014
RG.52978_2013
Il Collegio,
letti i ricorsi proposti da Isidoro Eugenio e Coffa Francesco con atti a firma
dei rispettivi difensori avverso la sentenza sopra indicata che li condannava per
resistenza a pubblico ufficiale;
rilevato che con tali ricorsi si deducono violazioni di legge e vizio di
motivazione;
osserva:
Il ricorsi sono inammissibili perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sui punti in fatto riproposti dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, i motivi sono diversi
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quella della somma di € 1000,00 in favore della
Cassa de e Ammende.
R.
il 26 giugno 2014
L’
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idente
v-41-0
DEPO TATA.
IN CANCELLERIA
14 AGO 2014
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ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE