Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35865 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35865 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA PLACA GIUSEPPE N. IL 04/05/1979
avverso l’ordinanza n. 94/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
20/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/sete le conclusioni del PG Dott.
P, ‘1-e

Uditi difensor Avv.;

c.

Data Udienza: 09/07/2015

1. La Corte di Appello di Catania, con ordinanza del 20 giugno 2013,
tra l’altro, revocava il beneficio dell’indulto di cui alla 1. 241/2006
concesso, nella misura di un anno e tre mesi di reclusione ed euro
3000,00 di multa, in favore di La Placa Giuseppe con ordinanza
pronunciata dal Tribunale etneo il 6 febbraio 2012.
2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione l’interessato, assistito
dal difensore di fiducia, sul rilievo che la condotta giudicata ai fmi della
revoca risulta consumata in data 8 maggio 2006 eppertato in epoca
anteriore all’entrata in vigore della legge, circostanza questa che
escluderebbe, per essa, l’applicazione della causa di revoca di cui
all’ultimo comma dell’art. 1 della 1. 241/2006.
3. Il ricorso è fondato.
Il G.E. ha revocato il beneficio dell’indulto sul presupposto che il
beneficiario avrebbe commesso, nel quinquennio successivo all’entrata
in vigore della disciplina di favore, un delitto per il quale è intervenuta
condanna superiore a due anni. Tanto ai sensi dell’art. 11, 241/2006 co.
3.
Il presupposto del sillogismo logico articolato dalla Corte distrettuale è
stato però erroneamente interpretato. Ed infatti ai sensi della norma
innanzi richiamata, il comma III dell’art. 1 della 1. 31.7.2006, n. 241, il
beneficio dell’indulto eventualmente concesso deve essere revocato
qualora il beneficiato, nel termine del quinquennio dall’entrata in
vigore della legge, eppertanto a far tempo dal 1° agosto 2006, subisca
una condanna a pena detentiva non inferiore ad anni due per un delitto
non colposo.
Nel caso in esame il delitto assunto come giustificativo della revoca,
risulta invece commesso il giorno 8 maggio 2006 e cioè prima
dell’entrata in vigore della disciplina di favore e non già nel
quinquennio successivo, circostanza questa che rende la revoca stessa
illegittima giacchè disposta in violazione di legge.
L’ordinanza impugnata pertanto, nella parte in cui ha illegittimamente
revocato l’indulto, deve essere cassata senza rinvio.

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

P.Q.M.

Il cons. est.

la Corte, annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla
revoca dell’indulto, revoca che esclude. Si comunichi al Procuratore
Generale presso la Corte di appello di Catania.
09 lila-Li°
Così deciso in Roma, il/28 apri1à12015

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