Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35864 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35864 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRO VENZANO DOMENICO N. IL 11/01/1966
avverso la sentenza n. 534/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
11/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 25/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE’

§1.

PROVENZANO Domenico ricorre contro la sentenza d’appello spe-

cificata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385
cod. pen., e denuncia genericamente mancanza di motivazione.

§2.

Il motivo di ricorso è generico – e, quindi, inidoneo ad attivare il

mentativo della sentenza impugnata che si diffonde nell’illustrazione degli elementi di
prova a carico che conclamano la colpevolezza dell’imputato, si limita all’apodittica petizione di una pronuncia assolutoria senza specificarne le ragioni.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammigsibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett c), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta

congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2014.

sindacato di legittimità – perché, lungi dal confrontarsi con l’articolato apparato argo-

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