Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35864 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35864 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MUCA SHEFQET N. IL 15/08/1970
avverso l’ordinanza n. 2280/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 17/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/se ite le conclusioni del PG Dott.
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LL

11\IM gi•f

Uditi dife or Avv.;

) ff/9

7f9-19,

Data Udienza: 09/07/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino
rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà
avanzata da Muca Shefqet, condannato alla pena complessiva di anni otto e mesi
nove di reclusione per associazione per delinquere finalizzata alle rapine,
ricettazioni, furti, porto di armi, detenzione di oltre quattro chilogrammi di eroina
e detenzione di 80 grammi di cocaina, oggetto di tre diverse sentenze di

Il rigetto veniva motivato per la concreta inesistenza dell’attività lavorativa
indicata (la ditta asseritamente disponibile ad assumere il condannato, a partire
dal febbraio 2013 non aveva provveduto a versare i contributi previdenziali dei
dipendenti) e per la elevata pericolosità sociale del soggetto.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Muca Shefqet avverso la predetta
ordinanza e quella adottata all’udienza del 17/6/2014, con la quale il Tribunale di
Sorveglianza aveva rigettato l’eccezione di nullità dell’avviso di fissazione
dell’udienza per mancata notifica al codifensore.

Con riferimento a tale provvedimento, il ricorrente deduce violazione di
legge processuale. L’avv. D’Ercole, che aveva redatto l’istanza di affidamento in
prova al servizio sociale per conto di Muca, non era stato avvisato dell’udienza di
comparizione, né la successiva nomina dell’avv. D’Alessio equivaleva a revoca
implicita di tale legale.
Si era verificata, quindi, una nullità che era stata tempestivamente eccepita
dal codifensore, che aveva chiesto il rinvio dell’udienza e la notifica del decreto di
fissazione all’altro legale.

In un secondo motivo, il ricorrente deduce mancanza o manifesta illogicità
della motivazione. Nel motivare il rigetto dell’istanza, il Tribunale di Sorveglianza
aveva menzionato una condanna per armi anche da guerra mai riportata da
Muca.
Il ricorrente conclude per l’annullamento di entrambe le ordinanze.

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per

l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti
al Tribunale di Sorveglianza di Torino.

2

condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Muca Shefqet aveva nominato i due difensori – l’avv. D’Ercole e l’avv.
Alessio – con due distinti atti, peraltro entrambi depositati da un unico difensore
il 27/3/2014, dovendosi quindi escludere che la nomina dell’avv. Alessio

La nomina dell’avv. D’Ercole “al fine di richiedere le misure alternative alla
detenzione” comprendeva, poi – con ogni evidenza – l’attività processuale
necessaria conseguente alla presentazione dell’istanza.

La mancata citazione dell’avv. D’Ercole aveva determinato una nullità a
regime intermedio, che era stata tempestivamente eccepita dal codifensore e
che, quindi, avrebbe dovuto essere sanata dal Tribunale di Sorveglianza con il
rinvio dell’udienza e la citazione omessa per la nuova udienza (Sez. U, n. 22242
del 27/01/2011 – dep. 01/06/2011, Scibè, Rv. 249651).

2. L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superflua la trattazione
del secondo.
L’ordinanza deve, quindi, essere annullata con rinvio per nuovo esame al
Tribunale di Sorveglianza che provvederà ad instaurare un regolare
contraddittorio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Torino.

Così deciso il 9 luglio 2015

Il Consigliere estensore

comportasse la revoca di quella dell’avv. D’Ercole.

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