Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35863 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35863 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VENOSA ALFONSO N. IL 25/09/1979
avverso la sentenza n. 457/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
27/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 25/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

VENOSA Alfonso ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.
pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale in ordine all’affermazione di
colpevolezza, assumendo di avere profferito le minacce senza volontà di opporsi al

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata, con motivazione immune da errori
giuridici e da vizi logici, ha argomentato la sussistenza del dolo specifico sul rilievo che
l’imputato aveva minacciato l’ispettore di rompergli la testa se l’avesse incontrato fuori
servizio “proprio allorquando stava per dare inizio alla verbalizzazione” della contravvenzione stradale.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2014.

compimento dell’atto d’ufficio.

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