Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35863 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35863 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL KARKOURI EL MOSTAFA N. IL 01/01/1959
avverso la sentenza n. 885/201A CORTE APPELLO di PALERMO, del
10/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;

Data Udienza: 23/04/2013

El Karkouri El Mostafa
N.R.G. 33967/2012

Considerato che:
El Karkouri El Mostafa ricorre avverso la sentenza, in data 10.04.2012,
della Corte di Appello di Palermo, confermativa della sentenza di primo grado

detenzione per la vendita di oggetti con marchi contraffatti – alla pena di mesi
3 di reclusione ed € 250,00 di multa; l’imputato, chiedendone l’annullamento,
denuncia la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta conoscenza della
lingua italiana e alla sua affermata penale responsabilità.
Il ricorso è, con evidenza, privo della specificità, prescritta dall’art. 581,
lett. c), in relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte
dal Giudice di secondo grado, che non risultano viziate da illogicità manifeste
e sono esaustive, avendo risposto correttamente a tutte le doglianze
contenute nell’appello e avendo ben evidenziato le ragioni per le quali ritiene
pienamente provata la conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato
(si vedano le pagine 1 e 2 dell’impugnata sentenza) e la penale
responsabilità di El Karkouri El Mostafa (si vedano le pagine 2 e 3
dell’impugnata sentenza ove si richiamano, anche, condivisi principi di
questa Suprema Corte).
A fronte di quanto sopra l’imputato si limita ad una generica
contestazione, che non tiene assolutamente conto di quanto affermato dal
Giudice di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che la mancanza
nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio e a produrre, quindi,
quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa
dalla dichiarazione di inammissibilità. (Sez. 1, Sentenza n. 5044 del
22/04/1997 Ud. – dep. 29/05/1997 – Rv. 207648; Sez. 3, Sentenza n. 35492
del 06/07/2007 Ud. – dep. 25/09/2007 – Rv. 237596).
Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.

con la quale l’imputato era stato condannato — per il reato di ricettazione e di

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 23/04/2013

PQM

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