Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35862 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35862 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JEBALI MONGI N. IL 22/10/1967
avverso la sentenza n. 347/2013 TRIBUNALE di PERUGIA, del
03/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 25/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

JEBALI Mongi ricorre contro la sentenza di patteggiamento speci-

ficata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di un anno di reclusione per i reati previsti dagli artt. 337, 341 bis e 635 cod. pen., e denuncia erronea
applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, assumendo che i reati

§2.

E’ giurisprudenza consolidata che, nel procedimento di applica-

zione della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.pen., le parti, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non possono prospettare con il ricorso per cassazione
questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come quelle relative alla
sussistenza e alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, all’entità della pena applicata e relative modalità di determinazione (v. Cass., Sez. U.,
27.10.1999, Fraccari, rv 214637). Inoltre il ricorso soffre di assoluta genericità, poiché
non indica le ragioni della pretesa insufficienza probatoria, cosicché le censure formulate, non assolvendo la funzione di critica puntuale alla sentenza impugnata, devono
considerarsi, oltre che manifestamente infondate, meramente apparenti e, quindi, prive del necessario requisito della specificità (v. ex plurimis, Cass., Sez. 6, 8;5.2009 n.
22445, rv 244181).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma•3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2014.

ascrittigli non sarebbero provati.

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