Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35862 del 23/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35862 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANSONE SALVATORE N. IL 28/12/1970
avverso la sentenza n. 2146/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 26/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANO IASILLO;
Data Udienza: 23/04/2013
Sansone Salvatore
N.R.G. 33824/2012
Considerato che:
L’Avvocato Giuseppe Minà — quale difensore di Sansone Salvatore ricorre avverso la sentenza, in data 26.03.2012, della Corte di Appello di
era stato condannato — per il reato di ricettazione – alla pena di anni 1 di
reclusione ed € 600,00 di multa; e, chiedendone l’annullamento, osserva
genericamente che vi sarebbe carenza di motivazione con riguardo alla
ritenuta penale responsabilità dell’imputato.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in
relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal Giudice
di merito, che non risultano viziate da illogicità manifeste e sono esaustive
avendo risposto correttamente a tutte le doglianze contenute nell’appello e
avendo ben evidenziato le ragioni per le quali ritiene pienamente provata la
penale responsabilità del Sansone (dichiarazione dei testi e quanto
dichiarato dallo stesso imputato; si veda pagina 3 dell’impugnata sentenza).
Questa Corte ha stabilito, in proposito, che la mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo
ad introdurre il nuovo grado di giudizio e a produrre, quindi, quegli effetti
cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla
dichiarazione di inammissibilità (Sez. 1, Sentenza n. 5044 del 22/04/1997
Ud. – dep. 29/05/1997 – Rv. 207648; Sez. 3, Sentenza n. 35492 del
06/07/2007 Ud. – dep. 25/09/2007 – Rv. 237596).
Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
PQM
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Palermo confermativa della sentenza di primo grado con la quale l’imputato
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 23/04/2013