Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35862 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35862 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARBETTA ROCCO N. IL 17/05/1969
avverso il decreto n. 4221/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 05/07/2014

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sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/sprifite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 09/07/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l’istanza di affidamento in prova
al servizio sociale e di semilibertà avanzata da Barbetta Rocco, osservando che
l’istante era detenuto in relazione al delitto di cui all’art. 416

bis cod. pen.,

ostativo alla concessione del beneficio.

presente di avere completamente espiato la pena di anni quattro e mesi sei di
reclusione inflitta per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen..

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per

l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha ripetutamente insegnato che, in presenza di un
provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo lo scioglimento del
cumulo nel corso dell’esecuzione quando occorre procedere al giudizio
sull’ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, che
trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusi nel
novero di quelli elencati nell’art. 4 bis L. n. 354 del 1975, sempre che il
condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi (Sez. 1, n.
2285 del 03/12/2013 – dep. 20/01/2014, Di Palo, Rv. 258403; Sez. 1, n. 5158
del 17/01/2012 – dep. 09/02/2012, Marino, Rv. 251860).

2. Da quanto si evince dalla lettura degli atti – fatta salva la concreta
verifica da parte del Tribunale di Sorveglianza – l’ipotesi potrebbe ricorrere nel
caso di Barbetta, detenuto da tempo in forza di un cumulo emesso in forza di
numerose condanne.

Di conseguenza, il decreto di inammissibilità deve essere annullato senza
rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Roma per
la decisione sulle istanze proposte.

2

2. Ricorre Rocco Barbetta, censurando il decreto impugnato. Il ricorrente fa

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Sorveglianza di Roma per l’ulteriore corso.

Così deciso il 9 luglio 2015

Il Consigliere estensore

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