Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35861 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35861 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GHIWANE ABDESSAMAD N. IL 14/04/1976
avverso l’ordinanza n. 3921/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 25/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/septire le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 09/07/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile l’istanza di affidamento in prova
al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare avanzata da Ghiwane
Abdessamad.
Il Presidente rilevava che, nei confronti del condannato, era già stata
applicata la diversa misura dell’espulsione dal territorio dello Stato, cosicché gli

e non concretamente eseguibili.

2. Ricorre per cassazione Ghiwane Abdessamad, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione.
Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui le
misure alternative alla detenzione possono essere applicate anche allo straniero
illegalmente presente sul territorio dello Stato e privo del permesso di soggiorno.
Le misure alternative non costituiscono un ostacolo all’esecuzione del’espulsione
e, inoltre, avrebbero l’effetto di determinare l’estinzione della misura di sicurezza
dell’espulsione.
Il ricorrente sostiene che il decreto di inammissibilità si pone in contrasto
con la funzione rieducativa della pena; censura, inoltre, la mancanza di una
motivazione effettiva.
Il ricorrente conclude per l’annullamento del decreto impugnato.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto
del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Dal certificato rilasciato dal Dipartimento dell’Amministrazione

Penitenziaria emerge che il ricorrente è stato scarcerato per avvenuta esecuzione
della pena il 29/11/2014 a seguito della concessione della liberazione anticipata
“speciale”.

Pertanto, il ricorrente non ha più alcun interesse alla concessione delle
misure alternative alla detenzione oggetto dell’istanza.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta
carenza di interesse.
2

ulteriori benefici richiesti risultavano incompatibili con il provvedimento adottato

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 9 luglio 2015

Il Consigliere estensore

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